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La Svizzera ha già gli strumenti per vietare i concerti rock neonazisti

Il 15 ottobre 2016, la palestra di Unterwasser ha accolto 5'000 persone per un concerto neonazista. A detta della polizia, la "manifestazione si è svolta senza incidenti". La Fondazione contro il razzismo ha sporto denuncia penale per violazione della norma 261 bis. Keystone

Non si era mai visto prima in Svizzera: 5'000 persone per un festival rock neonazista, riunitesi in ottobre vicino a San Gallo. E con l’annuncio di un nuovo concerto il 5 novembre a Losanna, ci si chiede se la Svizzera non sia diventata l’anti Woodstock delle teste rasate colme d’odio. Presidente della Commissione federale contro il razzismo, Martine Brunschwig Graf rassicura: esistono leggi per vietare raduni di questo tipo. A patto di servirsene. 

Dopo il concerto svoltosi a Unterwasser il 15 ottobre, il PNOS – piccolo partito di estrema destra (senza rappresentanti né a livello cantonale né federale) – si è riunito la settimana seguente a Kaltbrunn, sempre nel canton San Gallo. Un’occasione per i militanti di ascoltare le canzoni di ‘Phil’ Neumann, il cantante del gruppo tedesco “Falk” che di fatto è sottoposto a un divieto di entrata in Svizzera e che, a fine serata, è stato riaccompagnato alla frontiera dalla polizia.

Qualche giorno più tardi, lo stesso PNOS ha annunciato un nuovo raduno, intitolato “Conferenza sul nazionalismo”, in programma il 5 novembre a Losanna o nelle vicinanze. All’evento dovrebbero partecipare gruppi provenienti da Francia e Italia, mentre quelli di Unterwasser erano per lo più tedeschi. Secondo il sito d’informazione “20 minuti”, «le autorità vodesi sono al corrente della manifestazione e la situazione sarà analizzata assieme agli altri cantoni e ai servizi segreti della Confederazione, per decidere quali misure prendere».

La Svizzera si sta forse trasformando in una specie di «paradiso nazista», a ritmo di rock e teste rasate? Il 25 ottobre, la Commissione federale contro il razzismo (CFR)Collegamento esterno ha sottolineato che «la Svizzera non deve essere una zona franca per la propaganda nazista» e ha ricordato che «la crescita degli estremismi, e nel caso specifico dell’estremismo di destra, esige una vigilanza particolare da parte delle autorità». Anche perché queste hanno la possibilità di porvi un freno, sottolinea la presidente della CFR Martine Brunschwig Graf.

swissinfo.ch: Alcuni temono che l’organizzazione di concerti neonazisti si generalizzi in Svizzera. Sul sito antifascista “antifa.ch”, si legge che il nostro paese rischia di diventare un «paradiso» per questo tipo di eventi. Cosa ne pensa?

Martine Brunschwig Graf: La Svizzera non è di certo confrontata con concerti nazisti tutte le settimane. E i mezzi per impedire raduni di questo tipo esistono. A mia conoscenza, lo scorso anno sono stati vietati in modo preventivo almeno due concerti, a Basilea Città e a Neuchâtel.

Ciò mostra che quando le autorità sono informate in modo tempestivo, è possibile prendere delle misure, se necessario. Alla base di questi divieti vi sono la minaccia contro l’ordine pubblico e il rischio di incitamento all’odio.

Unterwasser non è un buon esempio poiché gli organizzatori del concerto hanno ricevuto il nullaosta sulla base di una menzogna. Ma deve servire da lezione e spingere le autorità a una maggiore vigilanza e prudenza.

swissinfo.ch: Secondo lei, le autorità locali avrebbero dunque la possibilità di vietare il concerto annunciato a Losanna il 5 novembre?

M. B. G.: Se ho ben capito, per il momento non è stata presentata alcuna richiesta d’autorizzazione. E nessuno sa dove potrebbe svolgersi il concerto. Sappiamo invece che tipo di ideologia veicolano questi gruppi. Spetta dunque alle autorità prendere le decisioni necessarie e sono libere di farlo, invocando giustamente i problemi di ordine pubblico. Come accaduto lo scorso anno a Basilea e Neuchâtel.

swissinfo.ch: Finora si è parlato di protezione dell’ordine pubblico e non di violazione della norma antirazzismo, il famoso articolo 261 bis del Codice penale.

M. B. G.: La norma penale ha prima di tutto un effetto punitivo a posteriori. La propaganda razzista e l’incitamento all’odio, nell’ambito di una manifestazione pubblica, sono perseguite d’ufficio. E ciò indipendentemente dal supporto – sonoro, visivo o scritto. Se c’è materia per depositare una denuncia, spetta poi al ministero pubblico intervenire.

swissinfo.ch: Secondo lei, l’arsenale giuridico svizzero è sufficiente per lottare contro la propaganda nazista veicolata attraverso concerti come quelli di Unterwasser o Losanna?

M. B. G.: Sì, se si utilizzano gli strumenti a disposizione. Alcuni vorrebbero che si stili una lista dei gruppi e dei movimenti da vietare d’ufficio. Ma è praticamente impossibile adattare sistematicamente una simile lista. I gruppi possono sparire o riapparire con altri nomi; altri possono formarsi e non figurare sulla lista. Tutto ciò che non è vietato, sarebbe dunque autorizzato? La cura sarebbe peggiore del male.

Dal 1° gennaio 1995, l’articolo 261 bis del Codice penale svizzero punisce con una multa o con una pena detentiva sino a tre anni: 

“Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;2Collegamento esterno

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

Fonte: Codice penale svizzeroCollegamento esterno del 21 dicembre 1937 (stato 1° ottobre 2016) 

(Traduzione dal francese, Stefania Summermatter)

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