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Asilo: commissione critica restrizioni a libertà movimento

(Keystone-ATS) La libertà di movimento dei richiedenti asilo in Svizzera può essere limitata, come avvenuto in passato, ma solo nel rispetto di severe condizioni.

La Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha emesso oggi raccomandazioni in materia fondate su una perizia giuridica dell’università di Zurigo.

“Troppo spesso la politica strumentalizza il dibattito pubblico sui richiedenti asilo e lo utilizza per consolidare pregiudizi e stereotipi negativi, dimenticando che queste persone godono dei diritti fondamentali” sanciti dalla Costituzione e da vari trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, si legge in una nota della CFR.

In passato la libertà di movimento dei richiedenti asilo è stata ridotta in varie occasioni, suscitando critiche sia degli ambienti di difesa dei rifugiati sia di formazioni e autorità che hanno fatto valere garanzie di sicurezza.

Nel 2013 il Consiglio di Stato obvaldese aveva ad esempio manifestato malumore all’Ufficio federale della migrazione (UFM, oggi Segreteria di Stato della migrazione/SEM) reo, a suo avviso, di aver allentato eccessivamente le limitazioni formulate in una convenzione tra la Confederazione e il Comune di Alpnach (OW).

Nella versione definitiva dell’intesa relativa a un nuovo centro per richiedenti era stata soppressa la menzione del divieto d’accesso a un quartiere abitativo, a un bosco e al comprensorio di una casa per anziani – continuava invece a figurare l’accesso limitato alle istallazioni scolastiche e sportive, subordinato all’accordo delle autorità comunali. Limitazioni analoghe sono state previste in convenzioni relative ai centri di Nottwil (LU) e Bremgarten (AG).

Basandosi sulla perizia realizzata su mandato della stessa CFR dal Centro di competenza per i diritti umani dell’ateneo zurighese, che analizza le restrizioni della libertà di movimento dei richiedenti asilo nello spazio pubblico sotto il profilo della protezione contro la discriminazione e dei diritti dell’uomo, la Commissione formula una serie di raccomandazioni per le competenti autorità statali (Confederazione, Cantoni e Comuni) e in modo indiretto anche per gli attori privati che intervengono nella gestione dei centri.

Il divieto d’accesso a determinate infrastrutture o aree deve in particolare poggiare su una base legale, ma deve anche perseguire un interesse pubblico o servire alla protezione di diritti fondamentali altrui, essere proporzionato allo scopo e non ledere l’essenza della libertà di movimento.

In buona sostanza le restrizioni, individuali, possono essere pronunciate solo in presenza di una perturbazione o minaccia concreta di una certa intensità dell’ordine e della sicurezza pubblici. “Le sensazioni soggettive di insicurezza e la paura dell’altro non costituiscono un motivo sufficiente per limitare la libertà di movimento dei richiedenti asilo”, sottolinea la CFR.

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