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TF: norma antirazzismo, limitato diritto di essere parte lesa

Il Tribunale federale di Losanna. KEYSTONE/CHRISTIAN BRUN sda-ats

(Keystone-ATS) Una battuta antisemita, o antiaraba, per fare un altro esempio, non dà il diritto a ogni ebreo o arabo di costituirsi parte lesa in un procedimento penale. È quanto ha indicato il Tribunale federale (TF) in una sentenza pubblicata oggi.

La corte ha respinto la richiesta di un musicista basilese che non aveva gradito una battuta del cabarettista Massimo Rocchi. Invitato a partecipare a un programma della televisione svizzerotedesca, il comico aveva dichiarato che quando gli ebrei fanno umorismo, non cercano solo di far ridere ma anche di guadagnare soldi.

Sentendosi offeso da questa affermazione, il musicista basilese, di origine ebraica, aveva sporto denuncia per discriminazione razziale e aveva chiesto di essere riconosciuto parte lesa. Aveva invocato la norma antirazzismo che punisce gli autori di parole o immagini che danneggiano la dignità di una persona o di un gruppo di persone per motivi razziali, religiosi o di appartenenza etnica.

Quando le parole o le immagini interessano un gruppo di persone, un individuo non è direttamente bersaglio di questi propositi, conclude il TF. Ammettere il contrario significa riconoscere il diritto a un ricorso “popolare”, ciò che non è nelle intenzioni del legislatore, secondo i giudici losannesi.

La denuncia depositata dal musicista basilese era sospesa in attesa della decisione del TF. Il Ministero pubblico zurighese dovrà formalmente pronunciarsi sul rinvio o meno del caso davanti a un tribunale.

(sentenza 1B_320/2015 del 3 gennaio 2017)

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