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A ognuno il suo permesso, o quasi

Keystone

B, C, F, G, L o ancora N e S. Gli stranieri che giungono in Svizzera ricevono un permesso in base alle ragioni del soggiorno e alla loro provenienza.

I più favoriti sono i cittadini europei, che usufruiscono degli accordi sulla libera circolazione. In fondo alla lista invece i clandestini, per i quali i permessi sono solo una speranza.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone il 1° giugno 2002, i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) – con l’esclusione dei nuovi Paesi – e dell’AELS (Associazione europea di libero scambio) possono beneficiare, previa autorizzazione, del diritto di soggiorno in Svizzera.

Per gli stranieri (con attività lucrativa o meno) provenienti da Stati terzi, l’ammissione e la dimora è invece regolamentata più severamente.

La nuova Legge federale sugli stranieri prevede, oltre ad un’ulteriore inasprimento di alcune disposizioni, il consolidamento del cosiddetto sistema duale. Per gli extra-comunitari continueranno dunque a valere regole diverse da quelle sancite negli accordi bilaterali con Bruxelles e il mondo del lavoro svizzero sarà accessibile solamente a persone qualificate e a specialisti.

Stranieri dall’Europa

Per i cittadini dell’UE e dell’AELS (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), il permesso di domicilio (permesso C) conferisce un’autorizzazione di soggiorno di una durata indeterminata alle persone che hanno vissuto almeno cinque anni in Svizzera. Tale permesso, da rinnovare ogni 5 anni, non sottostà a nessuna limitazione correlata al mercato del lavoro.

Si tratta dello statuto più favorevole che esiste dopo la nazionalità: il titolare è praticamente assimilato a un cittadino elvetico, ad eccezione del diritto di voto e di eleggibilità a livello federale.

Il permesso di dimora B (validità 5 anni) è invece ottenibile presentando un attestato di lavoro della durata minima di 12 mesi. Agli studenti viene chiesto il foglio d’iscrizione scolastica, mentre le persone in cerca d’impiego devono dimostrare gli sforzi effettuati. Fino al 31 maggio 2007, potranno essere rilasciati annualmente 15’000 permessi.

I dimoranti temporanei possono richiedere il permesso L, la cui validità corrisponde alla durata del contratto di lavoro. Anche questo permesso è sottoposto a contingenti: 115’500 ogni anno. In questo contesto rientrano pure gli artisti, categoria nella quale spesso si camuffano le “ballerine” attive nel mondo della prostituzione.

Per i frontalieri, il permesso G (valido 5 anni se l’impiego è di almeno 12 mesi) consente di beneficiare della mobilità geografica e professionale entro l’intera zona di frontiera della Svizzera.

Infine, l’accordo sulla libera circolazione delle persone ha soppresso lo statuto di stagionale; per questo motivo, gli stagionali già presenti sono liberi di rimanere nel Paese.

Lavoratori da Paesi terzi

I cittadini degli Stati extra UE/AELS possono ottenere un permesso di soggiorno soltanto se si tratta di specialisti qualificati, non reperibili sul mercato del lavoro svizzero ed europeo.

Criteri più severi sono applicati anche per il rilascio del permesso di domicilio C: con l’eccezione dei cittadini degli Stati Uniti, gli extra-comunitari devono dapprima risiedere ininterrottamente in Svizzera per almeno dieci anni.

E con la revisione in atto, si preannuncia un ulteriore inasprimento della legge.

Rifugiati e richiedenti l’asilo

Ai membri di determinate popolazioni bisognose di protezione ed esposte a un pericolo generale grave (guerra, persecuzioni, violenze…), la Confederazione può rilasciare un permesso S, che consente un soggiorno temporaneo.

Alle persone che invece non hanno ottenuto alcun permesso di dimora, ma il cui rimpatrio sarebbe inaccettabile o impossibile, viene fornito un permesso F.

Per i richiedenti l’asilo la cui domanda è accolta, viene rilasciato un permesso di soggiorno B per cittadini di Stati terzi, solitamente sostituito dopo 5 anni dal permesso di domicilio C.

Sans-papiers

Secondo uno studio effettuato su mandato dell’Ufficio federale della migrazione, in Svizzera ci sarebbero 130’000 clandestini. Non disponendo di alcun permesso in tasca, sono spesso assorbiti dal lavoro in nero.

Per regolarizzare la situazione delle migliaia di clandestini impiegati nel settore dell’economia domestica del cantone – che rappresentano circa l’80% del totale dei “sans-papiers” – le autorità ginevrine hanno chiesto al governo elvetico di accordare loro un permesso di lavoro e quindi un permesso di residenza (di tipo B, rinnovabile annualmente).

Le possibilità che questa richiesta sia accolta sono tuttavia scarse.

swissinfo, Luigi Jorio

In passato, la politica svizzera di reclutamento dei lavoratori stranieri era retta dal cosiddetto “modello a tre cerchi”.

Ciò dava la priorità in primo luogo agli Stati dell’UE/AELS, poi alle tradizionali zone di reclutamento all’infuori dell’UE/AELS ed infine a tutti gli altri Stati, a condizione tuttavia che si trattasse di ammissioni eccezionali di personale particolarmente qualificato.

Per evitare l’apparizione di comportamenti razzisti, nel 1998 il Consiglio federale ha sostituito questo modello con un sistema di ammissione binaria.

Nel giugno 2004, in Svizzera c’erano 817’000 lavoratori stranieri.
Il 62,2% di loro era rappresentato da cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’AELS.
313’000 lavoratori provenivano dall’Europa meridionale.
184’000 dall’Europa occidentale e del Nord.
Si stima a 130’000 persone il numero dei clandestini in Svizzera.

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