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CSt: precetti esecutivi ingiustificati, più protezione per vittime

(Keystone-ATS) Le persone oggetto di precetti esecutivi ingiustificati devono essere maggiormente protette. È quanto si prefigge una modifica di legge frutto di un’iniziativa parlamentare del “senatore” ticinese Fabio Abate (PLR) adottata oggi dal Consiglio degli Stati.

La revisione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è già stata adottata dal Nazionale. Oggi gli Stati, pur d’accordo con gli obiettivi della revisione, hanno optato per un altro modello rispetto a quello accolto dalla Camera del popolo.

Nel corso del dibattito, Fabio Abate ha fatto notare che oggigiorno è possibile richiedere l’esecuzione di un soggetto senza provare l’esistenza di un credito. Non di rado, ha spiegato, un precetto esecutivo diventa un’arma di ricatto e quel che è peggio è che il registro in cui viene iscritto può essere consultato per cinque anni.

A una persona oggetto di un simile provvedimento può essere, per esempio, negato l’affitto di un appartamento o un lavoro. Ciò può avere conseguenze nefaste quando il soggetto di un precetto è una piccola impresa cui non viene concesso un credito bancario proprio per questo fatto.

Stando al relatore della commissione Rober Cramer (Verdi/GE) è possibile opporsi a simili precetti ingiustificati, ma le procedure sono lunghe e costose.

Una parte della destra ha giudicato inutile legiferare, nel timore di un aumento della burocrazia. Stando alla giurisprudenza, un precetto ingiustificato è considerato nullo, ha sostenuto Thomas Hefti (PLR/GL) invano: l’entrata in materia è stata infatti accettata per 34 voti a 7.

Nei fatti, ha replicato Cramer, è raro che un ufficio esecuzione e fallimenti decida di propria iniziativa di annullare un precetto esecutivo.

La soluzione proposta dalla commissione, meno complicata di quella accolta dal Nazionale, si prefigge che “gli uffici non debbano informare i terzi circa procedimenti esecutivi per i quali, a seguito di una richiesta presentata dal debitore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica del precetto esecutivo, i creditori non abbiano fornito la prova, entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio esecuzioni, dell’avvio tempestivo di una procedura di eliminazione dell’opposizione”.

Se la prova è fornita in seguito, ha precisato Cramer, o se l’esecuzione viene continuata, quest’ultima può invece essere comunicata a terzi.

La soluzione del Nazionale prevede che la persona destinataria di un precetto esecutivo ritenuto ingiustificato possa impedire che informazioni sul procedimento in corso vengano fornite a terzi. Secondo gli Stati, con un simile modello si rischia di depennare dal registro anche precetti esecutivi giustificati.

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