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Eutanasia: un medico di fronte al giudice

La sostanza mortale è stata assunta in maniera del tutto volontaria? imagepoint

Il 25 giugno 2007 è iniziato presso il Tribunale penale di Basilea il processo contro uno psichiatra accusato di avere aiutato a suicidarsi tre malati psichici, i quali sarebbero stati parzialmente incapaci di discernimento.

La Camera alta e la Commissione nazionale d’etica (CNE) caldeggiano una sorveglianza da parte dello Stato per quanto concerne l’eutanasia. In questo ambito, la prassi vigente in Svizzera è assai liberale.

Il 72enne psichiatra zurighese Peter Baumann è accusato di omicidio intenzionale, di ripetuta istigazione e aiuto al suicidio nonché di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.

I tre casi in questione si situano nel periodo tra il 2001 e il 2003. Il procuratore ha richiesto per l’accusato una pena di sette anni di reclusione: a suo parere, il medico e presidente dell’associazione SuizidHilfe Schweiz (Aiuto al suicidio Svizzera) avrebbe approfittato a proprio beneficio dell’aiuto al suicidio. La decisione di primo grado è attesa per la fine della settimana.

Exit – la maggiore organizzazione svizzera di aiuto al suicidio – aveva rifiutato di aiutare a morire le tre persone in questione, mettendo tra l’altro in dubbio la loro capacità di discernimento. Tale facoltà costituisce, per Exit, la condizione fondamentale per l’assistenza al suicidio.

Capace di discernimento?

Nel caso dell’uomo di 46 anni, aiutato da Baumann a suicidarsi nel 2001, la questione da chiarire è anche la seguente: la persona – che da anni soffriva di nevrosi ossessiva – era veramente capace di discernimento? Secondo il procuratore la risposta è negativa, ragion per cui egli ritiene si sia trattato di omicidio intenzionale.

Per quanto concerne il caso di una donna 60enne, anch’essa sofferente di problemi psichici, lo psichiatra in pensione è accusato di istigazione e aiuto al suicidio. Il procuratore ha inoltre accusato Peter Baumann di avere agito per “motivi egoistici”: il medico avrebbe infatti sperimentato – in questo frangente – una nuova tecnica di aiuto al suicidio particolarmente dolorosa; questo caso è stato filmato da una squadra della Televisione svizzera.

Baumann è inoltre ritenuto responsabile della morte di un 85enne, ma in questo caso il medico nega di essere l’autore del fatto.

“Umanamente comprensibile”?

L’opinione di Peter Baumann in merito all’eutanasia è controversa. L’imputato è stato membro di Exit fino al 2002, anno in cui ha fondato l’associazione SuizidHilfe Schweiz, caratterizzata dalla convinzione di non dovere più respingere richieste di aiuto al suicidio, se tale desiderio appare come umanamente comprensibile.

Di conseguenza, dalla decisione in merito alla vita e alla morte sono esclusi medici, esperti di etici, giuristi e altri esperti. Secondo Baumann, infatti, ogni persona con un’esperienza di vita sufficiente è in grado di stabilire se sussiste effettivamente il desiderio di porre fine ai propri giorni.

Obbligo di un secondo parere

Nel Codice penale svizzero, l’eutanasia è regolamentata nel quadro di due paragrafi: un omicidio su richiesta della vittima per motivi onorevoli è punito con una pena pecuniaria oppure con la reclusione fino a tre anni. Inoltre, è punito con la reclusione sino a cinque anni chiunque per motivi egoistici istiga qualcuno al suicidio.

Secondo Christoph Rehmann, presidente della CNE, queste disposizioni offrono “relativamente pochi appigli giuridici” per agire in presenza di casi di eutanasia dubbi dal punto di vista etico.

Per quanto concerne le organizzazioni di aiuto al suicidio, la CNE richiede pertanto una sorveglianza da parte dello Stato, sotto forma di obbligo d’annuncio. L’attività di tali organizzazioni è subordinata a criteri quali la capacità di discernimento del cliente e una lunga e approfondita assistenza da parte di chi pratica l’aiuto al suicidio.

Quest’ultimo deve inoltre giudicare se il desiderio di morire è duraturo oppure unicamente legato a un momento di crisi. È previsto anche un secondo parere obbligatorio.

Secondo il Governo non vi è necessità d’intervento

L’opinione della CNE è stata condivisa pure dal Consiglio degli Stati (Camera dei Cantoni), nel quadro della recente sessione estiva del Parlamento: una mozione in tal senso di Hansruedi Stadler (“Base legale per la vigilanza sulle organizzazioni di aiuto al suicidio”) è stata infatti accolta. Il parlamentare democristiano ha chiesto di porre un freno al “turismo del suicidio” in provenienza dall’estero a causa della legislazione svizzera in materia, molto liberale.

Se il Consiglio Nazionale (Camera del popolo) seguirà il Consiglio degli Stati, il Governo – nonostante il proprio parere contrario – dovrà elaborare una nuova legge. Il ministro della giustizia Christoph Blocher ha dal canto suo affermato che spetta ai Cantoni e ai Comuni applicare in modo coerente il diritto penale e il diritto della sanità. A suo parere, una nuova legge favorirebbe al contrario gli interventi da parte di terze persone.

Dal Tribunale di Basilea è atteso un verdetto che creerà un precedente, stabilendo quando una persona che pratica l’aiuto al suicidio agisce per motivi egoistici nonché se e quando malati psichici sono incapaci di discernimento.

swissinfo, Renat Künzi
(traduzione e adattamento di Andrea Clementi)

Nel 2006, le organizzazioni di aiuto al suicidio hanno assistito oltre 350 persone.
Esistono cinque organizzazioni di questo tipo: le maggiori sono Exit e Dignitas.
Exit (50 000 membri): nel 2006 ha aiutato a suicidarsi 150 persone 150 (unicamente cittadini svizzeri).
Dignitas (5000 membri): nel 2006: ha aiutato a suicidarsi 195 persone, di cui 120 germanici.

Svizzera: prassi molto liberale. L’eutanasia passiva (sospensione di una terapia, spegnimento di apparecchi) non è punibile. L’eutanasia attiva è considerata come omicidio ed è quindi punibile.

Germania: l’aiuto al suicidio è proibito ai medici.

Francia: l’eutanasia passiva sarà in futuro permessa a medici e parenti. L’eutanasia attiva resta tuttavia proibita.

Italia: sono proibite sia l’eutanasia attiva sia quella passiva.

Paesi Bassi e Belgio: l’eutanasia attiva è consentita a determinate condizioni.

Inghilterra: vige la legislazione più restrittiva a livello europeo. L’eutanasia non è prevista dalla legge.

Eutanasia attiva diretta: porre attivamente e direttamente termine alla vita di un moribondo, su sua esplicita richiesta, al fine di liberarlo da sofferenze insopportabili e inevitabili.

Eutanasia attiva indiretta: impiego di mezzi per alleviare le sofferenze, i quali tuttavia come effetto secondario possono abbreviare la vita.

Eutanasia passiva: rinuncia ad avviare o sospensione di terapie di sostentamento vitale.

Aiuto al suicidio: una persona terza oppure un’organizzazione di aiuto al suicidio procura una sostanza letale al paziente, il quale la ingerisce senza l’aiuto di terzi.

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