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I punti dell’intesa

L'accordo italo-svizzero d'assistenza giudiziaria, sottoscritto a Roma il 10 settembre 1998, mira a semplificare ed accelerare le procedure.

L’intesa completa la Convenzione d’assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Queste le principali novità dell’accordo d’assistenza giudiziaria, secondo l’Ufficio federale di giustizia (UFG).

Istituzione, in entrambi gli Stati, di un’autorità centrale incaricata di assicurare una celere esecuzione delle richieste d’assistenza giudiziaria, come pure la trattazione di casi che riguardano più autorità.

L’Ufficio centrale Italia

Per la Svizzera, sarà l’Ufficio centrale Italia, in seno all’UFG, a decidere, in luogo delle autorità cantonali, in merito all’ammissibilità e all’ampiezza dell’assistenza giudiziaria e ad ordinare le necessarie misure d’assistenza.

Concessione dell’assistenza giudiziaria per casi di truffa fiscale. La Svizzera s’impegna, per la prima volta nel contesto di un trattato internazionale, a garantire l’assistenza per tale reato, cosa che nella pratica già fa.

Accelerazione della procedura d’assistenza giudiziaria mediante audizione di testimoni, periti e imputati mediante videoconferenza. Tale strumento permette l’audizione di persone senza che queste ultime debbano spostarsi nello Stato richiedente.

Esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria secondo il diritto di procedura straniero. Nella misura in cui la richiesta di applicazione del diritto straniero è conforme alle esigenze internazionali e non è in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto, quest’ultimo farà tutto il possibile per rispettare le modalità di esecuzione indicate dallo Stato richiedente.

Utilizzazione di moduli-tipo

Esecuzione delle domande di assistenza in base a una procedura semplificata, nella misura in cui le persone toccate vi abbiano acconsentito.

Comunicazione spontanea di informazioni senza previa domanda d’assistenza. Questa disposizione offre alle autorità giudiziarie la possibilità di trasmettere informazioni raccolte nell’ambito di una propria indagine che siano suscettibili di interessare le autorità giudiziarie straniere.

Facoltà di condurre procedure d’inchiesta comuni. Base legale abilitante le autorità giudiziarie a collaborare, in seno a gruppi d’indagine comuni, in caso di crimini transfrontalieri. Tale collaborazione si è sinora limitata in pratica alle autorità di polizia.

Semplificazione procedurale

L’accordo completa inoltre la Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) negli importanti settori seguenti.

In futuro, anche le autorità amministrative che perseguono reati potranno domandare assistenza giudiziaria all’altro Stato. Il criterio determinante per avviare una collaborazione con le autorità amministrative è la possibilità d’investire, durante la procedura, un’autorità giudiziaria competente in materia penale.

I beni provenienti da un reato e il prodotto della loro alienazione possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista della loro confisca o della loro restituzione alla parte lesa. La CEAG prevede unicamente la restituzione a titolo probatorio.

Gli atti processuali e le sentenze emanate dai tribunali possono essere indirizzate direttamente per via postale al destinatario nell’altro Stato.

Con il loro consenso, le persone detenute nello Stato richiesto e contro le quali sono in corso procedimenti penali nello Stato richiedente possono essere consegnate temporaneamente a quest’ultimo. Secondo la CEAG, il trasferimento temporaneo è limitato a fini d’audizione testimoniale e di confronto.

Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto e gli atti di esecuzione possono essere restituiti tramite la stessa via.

swissinfo e agenzie

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