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Psichiatria: il sistema penitenziario è fuorilegge

Una prigione non è una terapia Keystone

In Svizzera mancano i penitenziari psichiatrici. E questo nonostante un articolo del codice penale in vigore dal 1942.

Ora si cerca di porre rimedio. Presso Soletta si sta costruendo un edificio adibito alla detenzione di casi psichiatrici. A Ginevra ne potrebbe sorgere un altro.

Alla fine di agosto, il governo ginevrino ha finalmente preso il toro per le corna. Nella sua nuova pianificazione penitenziaria, l’esecutivo prevede l’ampliamento di Champ-Dollon, un penitenziario attualmente sovraffollato.

Ginevra vuole creare innanzitutto un centro appropriato per i delinquenti psichiatrici, che secondo l’articolo 43 1.2 del codice penale devono essere internati in modo da garantire la sicurezza pubblica.

In questo modo il cantone risponde ai suoi obblighi nei confronti degli altri cantoni della Svizzera francese e del Ticino, obblighi derivanti dai concordati intercantonali in materia e che sono pendenti da una decina d’anni.

Mancano stabilimenti adeguati

Attualmente ci sono due possibilità d’incarcerazione per i delinquenti psichiatrici.

La prima è l’ospedalizzazione in una clinica psichiatrica, dopo che il loro stato di salute si è stabilizzato e la loro pericolosità è diminuita. Spesso ciò avviene dopo un periodo di detenzione in prigione.

“Ma un ospedale non ha una vocazione detentiva”, ricorda Constantin Fransiskakis, capo dell’Ufficio penitenziario ginevrino. La sicurezza non è garantita.

Ne è una prova l’evasione, avvenuta in agosto, di due detenuti pericolosi dalla clinica psichiatrica ginevrina di Belle Idée. I due fuggiaschi sono ancora a piede libero.

Quanto alle prigioni, esse non hanno una vocazione curativa, salvo nei casi d’urgenza. Eppure spesso ospitano detenuti che dovrebbero beneficiare di cure psichiatriche.

È il caso di Champ-Dollon, dove è rinchiusa una quindicina di detenuti con problemi psichici. Una parte di loro è ospitata alla Pâquerette, il centro socio-terapeutico della prigione.

“L’accoglienza di questi detenuti mette il personale penitenziario, che non è formato per questi compiti, in una situazione delicata”, deplora Henri Nuoffer, segretario del Concordato romando sull’esecuzione delle pene e delle sanzioni.

Lo stabilimento penitenziario psichiatrico che Ginevra intende costruire sarebbe dunque una prima nella Svizzera romanda e dovrebbe colmare una lacuna che, secondo alcuni, avrebbe influito sulle decisioni dei tribunali.

Incidenza sulle pene

“Nei cantoni che non dispongono di strutture specializzate, succede che i giudici stessi esitino ad applicare l’articolo 43 1.2”, confida Pierre Valotton, direttore dei Servizi penitenziari vodesi, confermando un sospetto ricorrente negli ambienti giuridici.

La Svizzera francese era dunque fuorilegge? “Sì”, ammette Valotton. “Dall’entrata in vigore del codice penale nel 1942 non sono mai stati costruiti gli istituti adatti”.

Il problema ha tuttavia riguardato per decenni l’intero Paese e non solo la sua parte francofona, aggiunge Robert Frauchiger, segretario del Concordato della Svizzera centrale e occidentale.

Svizzera tedesca in vantaggio

Nella Svizzera tedesca la situazione è tuttavia un po’ migliore. Qui si è cercato di anticipare la revisione del codice penale. Il nuovo codice è più chiaro sull’obbligo di garantire la sicurezza nella detenzione di delinquenti psichiatrici.

A partire da quest’autunno la ristrutturazione del Centro di terpaia di Schache nel canton Soletta dovrebbe permettere l’ accoglienza una trentina di detenuti psichiatrici pericolosi.

Il loro numero sarà aumentato a 150 entro il 2007, se i crediti necessari saranno sbloccati.

Gli attuali luoghi di detenzione

Queste capacità detentive verranno ad aggiungersi alla quindicina di celle del penitenziario di Pöschwies, nel canton Zurigo, dove possono essere rinchiusi detenuti con problemi psichiatrici.

Anche la clinica psichiatrica di Rheinau (canton Zurigo) comprende una sezione ad alta sicurezza che può accogliere una quindicina di detenuti. Anche lì ci sono progetti di ampliamento.

Alcuni detenuti con problemi psichiatrici sono accolti anche dai penitenziari intermedi (semi-aperti), quando il loro stato di salute è stabile. È il caso di St. Johannsen (Berna) e ben presto di Bitzi nel Toggenburgo (San Gallo), un edificio in corso di ristrutturazione.

Difficoltà nell’ottenere i crediti

Ma, a causa delle misure di sicurezza necessarie, gli stabilimenti penitenziari con scopo terapeutico costano cari. A Schache, per esempio, dei 29 detenuti si occuperanno trenta fra psichiatri, psicologi e guardiani.

Poiché la costruzione dei penitenziari rientra nelle competenze cantonali, ci si può ben immaginare quanto sia difficile trovare i fondi necessari, anche se i cantoni proprietari possono affittare i posti di detenzione ad altri cantoni del concordato.

Il problema deve perciò essere risolto a livello intercantonale. Inoltre, poiché le misure previste contro questa categoria di delinquenti sono progressive – dalla detenzione in strutture chiuse all’affidamento a penitenziari semi-aperti – è necessario disporre di un’intera “catena terapeutica”.

Nella Svizzera francese la si preferisce “modulare e adattabile al grado di evoluzione del detenuto. È più efficace ed economico”, riassume Pierre Valotton.

Anche nella Svizzera tedesca c’è collaborazione fra i cantoni. Ma qui si preferisce seguire un detenuto dall’inizio alla fine della sua pena all’interno della stessa struttura.

Il nuovo codice penale entrerà in vigore tra la metà del 2005 e il 2006. Ai cantoni sarà però concessa una dilazione di 10 anni per mettersi in regola. Il tempo dovrebbe bastare, tanto più che si sono già attesi sessant’anni.

swissinfo, Anne Rubin (traduzione: Andrea Tognina)

Per l’esecuzione delle pene, la Svizzera è divisa in tre regioni (Romandia e Ticino, Svizzera orientale, Svizzera centrale e settentrionale). In ogni regione la collaborazione tra cantoni è regolata da un concordato.

Attualmente l’articolo 43 del codice penale prevede misure di ospedalizzazione (paragrafo 1) o di intrernamento (paragrafo 2) per i detenuti con problemi psichiatrici.

Il paragrafo 2 prevede esplicitamente l’esistenza di stabilimenti psichiatrici sicuri e appropriati, ma non fornisce ulteriori dettagli. Il nuovo codice penale ne definisce invece la natura.

Il nuovo codice penale, che entrerà in vigore tra metà 2005 e 2006 prevede tre misure per i malati psichici: trattamento ambulatoriale (art. 63), trattamento in un’istituzione psichiatrica (art. 59) e internamento (art. 64).

L’articolo 59 è destinato ai detenuti per i quali il rischio di recidività può essere limitato da un trattamento terapeutico. La durata del trattamento è determinata dalla valutazione dei progressi del detenuto.

L’articolo 64 è pensato per i detenuti pericolosi a causa della loro personalità o delle loro turbe. In questo caso il trattamento in istituzioni psichaitriche comporterebbe troppi rischi per la sicurezza.

Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice penale, i cantoni avranno dieci anni per mettersi in regola.

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