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Segreto bancario

Il segreto bancario svizzero – sancito in particolare dalle disposizioni del Codice civile sulla sfera privata, dalla legislazione in materia di protezione dei dati e dalle legge sulle banche – garantisce la confidenzialità delle informazioni ai clienti delle banche elvetiche nei confronti dei privati e delle amministrazioni.

Ci sono tuttavia dei limiti al segreto bancario: esso viene infatti tolto su ordine di un’autorità giudiziaria se sussiste il sospetto di attività criminali quali terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro o frode fiscale. Non viene invece levato nei casi di sospetta evasione fiscale.

In Svizzera non esistono conti bancari anonimi: la banca è tenuta a conoscere il titolare del conto ed eventualmente il reale avente diritto economico.

In virtù del principio di territorialità secondo il diritto internazionale, la tutela del segreto bancario è inoltre limitata al territorio nazionale svizzero. La Svizzera non può pertanto di principio impedire che autorità estere accedano all’estero a dati che in Svizzera sarebbero protetti dal segreto bancario.

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