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Ostacolando la vita coniugale, la Svizzera ha sbagliato

Per la Corte europea dei diritti umani, impedendo a due richiedenti l'asilo respinte di vivere con i loro mariti, la Svizzera ha violato i loro diritti. Alle due etiopi sono stati concessi 5000 euro a testa a titolo di riparazione morale.

Quattro richiedenti l’asilo respinti, un paese – l’Etiopia – che ostacola il loro rientro, un matrimonio contratto durante l’attesa e le regole svizzere in materia d’asilo: sono questi gli elementi del caso che ha occupato la Corte europea dei diritti umani. Per il tribunale di Strasburgo la Svizzera, anteponendo i suoi interessi – per quanto legittimi – al diritto dei coniugi di vivere insieme, ha sbagliato.

I quattro etiopi erano arrivati in Svizzera separatamente tra il 1994 e il 1998 e avevano inoltrato richieste d’asilo. Le due donne erano state assegnate ai cantoni di San Gallo e Berna, mentre i due uomini a Vaud.

Le loro richieste d’asilo sono state respinte, ma il ritorno nel paese d’origine non è stato possibile a causa dell’atteggiamento delle autorità etiopi. Durante la loro permanenza in Svizzera le due donne hanno conosciuto i due connazionali e li hanno sposati nel 2002 e nel 2003.

Invocando la prassi che esclude un cambiamento di cantone per i richiedenti l’asilo respinti quando il termine per l’espulsione è scaduto, l’Ufficio federale della migrazione (UFM) si è rifiutato di assegnare le due donne al canton Vaud, impedendo loro di fatto di vivere con i mariti.

Nel 2003 la polizia ha riportato a San Gallo in manette una delle due, che si era trasferita a Losanna dal marito. È solo nel 2008, infine, che le due donne ottengono un permesso di dimora per Vaud.

In seguito al reclamo delle due etiopi, la Corte di Strasburgo ha ora deciso che impedendo formalmente per cinque anni la convivenza coniugale, la Svizzera ha violato la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Concretamente i giudici ritengono che sia stato infranto il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 del CEDU).

Tuttavia hanno ammesso che la Svizzera aveva un interesse legittimo a una ripartizione ordinata dei richiedenti l’asilo tra i cantoni. L’assegnazione delle due donne a Vaud non avrebbe però avuto grandi conseguenze. Complessivamente l’interesse privato a una convivenza coniugale legale delle ricorrenti prevaleva sugli interessi della Svizzera, e ciò tenuto conto pure del maggiore onere amministrativo.

La Corte ha anche sottolineato che alle coppie non è stato possibile vivere insieme al di fuori della Svizzera solo perché non hanno potuto far ritorno in patria a causa dell’atteggiamento delle autorità etiopi.

swissinfo.ch e agenzie

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