Prospettive svizzere in 10 lingue

CEDU: Svizzera non può rimandare in patria afghano cristiano

Secondo la CEDU, la sicurezza dell'afghano in patria sarebbe a rischio. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

(Keystone-ATS) La Svizzera non può rispedire in patria un cittadino afghano convertitosi al cristianesimo. Stando alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nel proprio Paese l’interessato sarebbe esposto al rischio di persecuzione e la sua vita sarebbe in pericolo.

Secondo la decisione di Strasburgo, pubblicata oggi, se procedesse al rimpatrio Berna violerebbe l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La corte si è espressa all’unanimità accettando un ricorso del protagonista della vicenda.

L’afghano, un ragazzo sulla ventina di etnia hazara, è arrivato in Svizzera nel marzo 2014 e ha depositato una domanda d’asilo. A suo dire, aveva lasciato la sua terra natia per ragioni di sicurezza e a causa della sua conversione dall’islam al cristianesimo.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha però respinto la sua richiesta nel febbraio 2015, ritenendo che i motivi evocati non fossero credibili. Dopo un primo ricorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF), nell’ottobre 2016, ha dato ragione alla SEM.

Stando ai giudici di San Gallo, la conversione religiosa era autentica, ma, in caso di rinvio, il richiedente non si sarebbe trovato in una situazione a rischio. Per il TAF, magari non sarebbe potuto tornare nella sua provincia di origine, la regione della città di Ghazni, ma avrebbe potuto stabilirsi a Kabul, dove abitano zii e cugini. La sua nuova fede non avrebbe influito, in quanto sconosciuta ai famigliari.

Ma l’afghano non si è arreso, portando il suo caso fino a Strasburgo. Durante la procedura davanti alla CEDU, il rimpatrio è stato sospeso.

La corte ha fatto notare che numerosi documenti internazionali attestano persecuzioni nei confronti di afghani diventati cristiani. Il TAF, sola istanza giuridica ad aver esaminato il dossier, è stato criticato per non avere analizzato né il modo in cui l’uomo viveva la propria fede dopo il battesimo in Svizzera né come avrebbe potuto esercitarla in patria se fosse stato costretto a ritornarci.

Presumendo che il richiedente non avrebbe avuto alcun problema sistemandosi a Kabul, il TAF non ha eseguito un esame rigoroso e approfondito. Inoltre, proseguono i giudici europei, la spiegazione giunta da San Gallo implica per l’interessato l’obbligo di vivere nella menzogna.

La CEDU mette anche in risalto che lo stesso TAF, in un’altra sentenza, ha stabilito che la dissimulazione e la negazione quotidiana delle proprie convinzioni intime nel contesto afghano possono in alcuni casi essere qualificate come pressione psicologica insopportabile. Da ultimo, secondo Strasburgo la comunità hazara continua a essere discriminata, un fatto che non può venire ignorato.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR