CF: Covid-19, perdita di guadagno, richieste fino al 16 settembre
(Keystone-ATS) Dopo il 16 di settembre, le persone obbligate a rimanere a casa perché poste in quarantena a causa della pandemia di coronavirus, oppure per accudire i figli, non potranno più far valere pretese per le Indennità per perdita di guadagno (IPG).
Lo ha stabilito il Consiglio federale, spiegando che dopo questa data non sarà nemmeno più possibile chiedere di ricalcolare l’indennità con effetto retroattivo.
L’ordinanza COVID-19, adeguata oggi dall’esecutivo, regola l’IPG destinata ai genitori che nel periodo di chiusura delle scuole hanno dovuto accudire i figli, alle persone in quarantena e ai lavoratori indipendenti. La legge ha una validità di sei mesi, ovvero fino al 16 settembre. Dopo questo termine, non potrà più essere esercitato alcun diritto in virtù dell’ordinanza.
Per il calcolo dell’IPG destinata ai lavoratori indipendenti, le casse di compensazione si basano per principio sul reddito su cui si sono fondate per stabilire i contributi d’acconto per il 2019 o sulla più recente decisione di fissazione dei contributi definitiva.
L’adeguamento di un’IPG già decisa dovuto al fatto che nel frattempo è stata emanata una più recente comunicazione fiscale definitiva sarà escluso dopo la scadenza della validità dell’ordinanza. Nessun ricalcolo retroattivo quindi dell’IPG.