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CF: lavoro temporaneo, termini di disdetta non vanno aumentati

(Keystone-ATS) I termini minimi di disdetta di un contratto di lavoro per le persone impiegate da una agenzia di collocamento – due giorni nei primi tre mesi, sette giorni dal quarto al sesto mese – non vanno aumentati. Per il Consiglio federale, infatti, la differenza con i contratti ordinari – durante il periodo di prova (massimo tre mesi) il termine di disdetta è di sette giorni, poi di un mese – è infatti accettabile. Il governo invita quindi a respingere la pertinente mozione depositata dalla consigliera nazionale Marina Carobbio Guscetti (PS/TI).

Con il suo atto parlamentare, la ticinese chiede di modificare la Legge sul collocamento e il personale a prestito per quanto riguarda i termini di disdetta per adeguarli a quelli previsti dal Codice delle obbligazioni. Per Carobbio Guscetti, l’aumento del prestito di personale genera dei costi non indifferenti sulle assicurazioni sociali e una forte pressione sul mercato del lavoro, in particolar modo nei cantoni di frontiera.

Per il governo, invece, “alla luce delle esigenze dell’economia e delle persone in cerca d’impiego”, la differenza di trattamento, che riguarda esclusivamente i primi sei mesi, “appare accettabile”. In ogni caso, ricorda l’esecutivo, il settore del prestito di personale risulterà modificato dagli strumenti che saranno introdotti per applicare il nuovo articolo costituzionale sull’immigrazione adottato da popolo e cantoni un anno fa.

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