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CF: nuove direttive per possesso armi semiautomatiche

Precisate le nuove direttive per le armi semiautomatiche KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI sda-ats

(Keystone-ATS) In futuro, l’acquisto di un’arma semiautomatica, come il fass 57 e 90, sarà sottoposta ad un’autorizzazione eccezionale. Per ottenere quest’ultima, i tiratori sportivi dovranno dimostrare di essere membri di una società di tiro o di sparare con regolarità.

È quanto prevede l’ordinanza sulle armi modificata sulla base degli sviluppi di Schengen, e inviata oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 13 febbraio 2019. Sulla legge, rivista, è stato lanciato il referendum: si voterà probabilmente in maggio.

Chi è membro di una società di tiro dovrà provare la sua appartenenza cinque e dieci anni dopo il rilascio dell’autorizzazione eccezionale. Gli altri tiratori, precisa una nota odierna dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol), dovranno invece aver eseguito cinque esercizi di tiro nei cinque anni successivi al rilascio dell’autorizzazione eccezionale.

Tale prova deve essere fornita all’ufficio cantonale delle armi. Nei cinque anni successivi occorre dimostrare nuovamente di aver eseguito cinque esercizi di tiro. La prova può essere fornita presentando l’apposito modulo oppure copia del libretto di tiro o del libretto delle prestazioni militari, precisa.

Chiunque, in virtù del diritto vigente, abbia comperato un’arma contemplata ora dalla revisione di legge, può restarne in possesso senza dover soddisfare i nuovi requisiti. Se l’arma è stata acquisita direttamente dall’esercito o se è già iscritta in un registro cantonale delle armi, non occorre far nulla.

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