Prospettive svizzere in 10 lingue

CF: segreto bancario, nuove regole in vigore dal primo ottobre

(Keystone-ATS) BERNA – La Svizzera non accorderà assistenza amministrativa se lo Stato che la sollecita si basa su dati bancari rubati. Il Consiglio federale ha adottato in materia l’ordinanza che fissa l’esecuzione delle disposizioni nelle nuove o rivedute convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), secondo lo standard dell’OCSE.
Questo testo, che entrerà in vigore il primo ottobre e che dovrebbe rapidamente essere sostituito da una legge, definisce le condizioni della concessione dell’assistenza amministrativa in materia di frode e di evasione fiscale, nonché l’esecuzione. Non avrà effetto retroattivo.
Quando un paese deposita una domanda sulla base di una convenzione di doppia imposizione, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) procede a un esame preliminare. Per entrare nel merito, la richiesta deve soddisfare il principio della buona fede. Le domande di assistenza amministrativa fondate su informazioni ottenute o trasmesse mediante atti punibili secondo il diritto svizzero vengono respinte.
L’ordinanza pone altre condizioni alla concessione dell’assistenza amministrativa. Chiede indicazioni dettagliate per l’identificazione inequivocabile della persona interessata e del detentore delle informazioni. In tal modo, sono attuati i parametri emanati dal Consiglio federale nel mese di marzo del 2009 secondo cui la Svizzera non presta assistenza amministrativa per informazioni ottenute in modo generalizzato e indiscriminato (“fishing expedition”).
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, essi possono impugnare la decisione finale dell’AFC in cui è motivata l’assistenza amministrativa e stabilita la portata delle informazioni da trasmettere, presentando ricorso al Tribunale amministrativo federale.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR