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CN: fisco, sì a scambio automatico

(Keystone-ATS) Lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale è diventato un principio universale e la Svizzera deve prendere atto di questa realtà, se vuole preservare la buona reputazione della sua piazza finanziaria e la concorrenzialità della sua economia.

Ne è convinto il Consiglio nazionale che ha approvato, senza l’appoggio dell’UDC, oggi due progetti governativi in tal senso che riguardano i clienti esteri degli istituti finanziari elvetici.

Ne è convinto il Consiglio nazionale che ha approvato, senza l’appoggio dell’UDC, oggi due progetti governativi in tal senso che riguardano i clienti esteri degli istituti finanziari elvetici.

Nelle intenzioni del Consiglio federale, lo scambio automatico basato su standard uguali per tutti quegli Stati che intendono aderire a queste disposizioni, dovrebbe diventare effettivo per la Svizzera nel 2018.

Berna intende negoziare con l’Ue lo scambio automatico, come anche con gli Stati Uniti. Altri accordi verranno negoziati bilateralmente, in primis con gli Stati importanti economicamente e politicamente per il nostro Paese. La Svizzera tenterà anche di legare gli accordi alla possibilità di ottenere un accesso agevolato al mercato finanziario locale.

Il plenum ha confermato quasi in toto le raccomandazioni della sua commissione preparatoria cui sono stati sottoposti due oggetti: la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale con le relative modifiche alle pertinenti norme in vigore in Svizzera, e la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).

L’elaborazione di quest’ultima norma – che contiene disposizioni concernenti l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili -si è resa necessaria per applicare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MCCA).

Lo stesso MCCA si basa sulla Convenzione OCSE: quest’ultima disciplina l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e prevede tre forme di scambio di informazioni: su richiesta – già applicato da Berna dal 2009 – spontaneo e automatico.

In merito allo scambio spontaneo, l’UDC avrebbe voluto introdurre limiti per quanto riguarda l’uso di informazioni bancarie provenienti dall’estero – per esempio su contribuenti svizzeri – mediante trasmissione spontanea. La maggioranza ha tuttavia sottolineato l’importanza della reciprocità in quest’ambito. La Svizzera non intende in ogni caso permettere inchieste fiscali di autorità estere sul territorio elvetico.

Per quanto riguarda la LSAI, l’UDC ha tentato ancora di annacquare alcune disposizioni. Il plenum ha tuttavia respinto l’idea di istituire un’istanza indipendente incaricata di vagliare i dati trasmessi automaticamente dall’estero all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Nelle intenzioni della maggioranza, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmette direttamente le informazioni ricevute alle autorità interne incaricate di percepire le eventuali imposte arretrate che entrano nel campo di applicazione della convenzione. L’istanza indipendente, che secondo l’UDC dovrebbe vagliare l’esistenza di un delitto, causerebbe costi eccessivi secondo la maggioranza.

L’unica proposta dell’UDC ad avere successo in aula, anche grazie al sostegno del PLR, riguarda le multe inflitte in caso di autocertificazioni non veritiere redatte da un cliente di una banca. La maggioranza non vuole che errori commessi per negligenza vengano puniti con un’ammenda di 10 mila franchi al massimo.

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