CN: mutilazioni genitali, adottata norma specifica
Le mutilazioni genitali inflitte su bambine e donne devono essere punite, indipendentemente dal luogo in cui sono state praticate. Lo ha deciso oggi tacitamente il Consiglio Nazionale, allineandosi così al Consiglio degli Stati.
La decisione di fondo era in realtà già stata presa, ma gli Stati avevano apportato una piccola modifica al nuovo articolo (124 del Codice penale) specifico per il reato di mutilazione genitale. L'adeguamento è stato ora approvato dal Nazionale.
La pena detentiva prevista potrà arrivare fino a dieci anni. L'eventuale consenso della donna alla mutilazione non influirà sul perseguimento del reato.
Il diritto attuale già puniva tutti i tipi di mutilazione degli organi genitali femminili come lesioni gravi o semplici. La modifica, proposta a seguito di un'iniziativa parlamentare di Maria Roth-Bernasconi (PS/GE), era intesa a introdurre una norma penale specifica contro queste pratiche.
L'operazione di mutilazione viene eseguita sulle bambine spesso da chirurghi improvvisati, in condizioni di scarsa igiene e con strumenti inadeguati, con rischi seri di emorragie e infezioni, talvolta anche con esito letale. Secondo le organizzazioni umanitarie vengono colpite dalle 100 alle 140 milioni di donne in tutto il mondo. In Svizzera, secondo l'ONU, il numero è circa 6'700.
Queste pratiche verranno sanzionate in Svizzera anche se commesse all'estero e anche se non penalmente perseguibili nello Stato in cui sono state eseguite.