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Consiglio Stati: averi LPP, miglior suddivisione in caso divorzio

(Keystone-ATS) Le suddivisione degli averi del II pilastro in caso di divorzio non dovrebbe più causare eccessivi squilibri, specie a svantaggio delle donne. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati che ha approvato la nuova regolamentazione prevista nel codice civile. Il dossier va al Nazionale.

Con le nuove disposizioni, il giudice dovrebbe in linea di principio suddividere gli averi LPP della cassa pensione anche se uno degli sposi riceve una rendita di vecchiaia o d’invalidità al momento del divorzio.

Il nuovo diritto del divorzio, in vigore dal 2000, ha introdotto il principio della solidarietà tra gli ex-sposi. Ciò significa che ognuno di essi deve poter disporre, dopo la separazione definitiva, di una previdenza vecchiaia e d’invalidità indipendente dalla ripartizione dei compiti decisa durante l’unione. Concretamente, si tratta di dividere in parti uguali la prestazione del II pilastro accumulata durante il matrimonio.

In realtà, tuttavia, la legge lascia in sospeso diverse questioni, ha detto a nome della commissione Stefan Engler (PPD/GR). Ci sono giudici che ratificano convenzioni di divorzio che violano l’obbligo di prendere d’ufficio provvedimenti che permettano una suddivisione equa degli averi di cassa pensione. Le persone maggiormente svantaggiate sono le donne le quali, durante la vita in comune, si sono assunte la maggior parte dei compiti famigliari e non dispongono di un secondo pilastro sufficiente.

In futuro, quindi, la divisione delle prestazioni LPP dovrebbe estendersi anche alle situazioni in cui uno dei due coniugi era a beneficio di prestazioni di previdenza al momento del divorzio. Ciò riguarda, per esempio, l’ex congiunto invalido o in pensione. Tale soluzione dovrebbe migliorare soprattutto la situazione delle vedove divorziate.

Il momento decisivo per la presa in considerazione del conteggio delle prestazioni di previdenza da dividere coincide con l’apertura della procedura di divorzio. Quando un congiunto è invalido e non ha ancora raggiunto l’età della pensione, si calcolerà la quota dovuta sulla prestazione di uscita ipotetica a cui questa persona avrebbe avuto diritto in caso di scomparsa dell’invalidità.

Se percepisce una rendita di invalidità ed è già in pensione oppure se riceve la pensione, la sua rendita verrà divisa. In questo caso, il congiunto che beneficerà di questa suddivisione si verrà attribuire una rendita a vita.

Il progetto introduce anche una maggiore flessibilità per gli sposi che si mettono d’accordo su altre modalità di divisione o che rinunciano in tutto o in parte ai loro diritti se continuano a godere di una previdenza adeguata. Il giudice dovrà verificare d’ufficio se tale condizione è data.

Gli istituti di previdenza e di libero passaggio saranno tenuti a segnalare periodicamente tutti i detentori di averi LPP alla Centrale del II pilastro. Simili informazioni devono agevolare il compito del giudice.

Altri provvedimenti mirano ad impedire il versamento di averi di previdenza a una persona durante il matrimonio senza che il congiunto ne sia informato. Infine, se non vi è altra possibilità, un ex congiunto potrà far trasferire gli averi della previdenza ottenuti dopo la suddivisione in un istituto e qui farli convertire in rendita.

La revisione chiarisce anche le procedure di suddivisione degli averi LPP che coinvolgono più Stati. Per 22 voti a 21, i “senatori” hanno deciso che si applicherà esclusivamente il diritto dei tribunali svizzeri per gli averti conservati nella casse pensioni operanti nel nostro paese.

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