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Crimine organizzato, più severità per contrastare fenomeno

(Keystone-ATS) L’armamentario legale per combattere le varie mafie va inasprito, poiché le disposizioni attuali non bastano più per contrastare un fenomeno pericoloso e in espansione.

Dopo il Consiglio degli Stati, oggi anche il Consiglio nazionale ha adottato una mozione in tal senso (96 voti a 83) volta a precisare il Codice penale.

Stando al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale, l’attuale articolo 260ter del Codice penale ha un’applicazione alquanto ristretta che impedirebbe di perseguire con successo le organizzazioni mafiose e, in particolare, chi ne regge le fila.

“La norma penale attuale pone spesso degli ostacoli al perseguimento delle associazioni criminali meno pericolose. Ne consegue un numero molto basso di condanne”, ha spiegato a nome della commissione Karl Vogler (PPD/OW). Il problema è che il mero appoggio, anche solo morale, a un’organizzazione criminale non costituisce in sé un reato.

A nome di una nutrita minoranza Yves Nidegger (UDC/GE) , pur non mettendo in dubbio la necessità di contrastare il crimine organizzato che sta proiettando i suoi tentacoli sul Paese, ha criticato il fatto che la mozione chieda che si arrivi a una condanna finale per le procedure di partecipazione a un’organizzazione criminale.

“Per fortuna c’è ancora chi in questo Paese viene assolto”, ha commentato l’esponente democentrista, sostenendo che la condanna “non deve essere obbligatoria”. Insomma, la formulazione del testo che accompagna la mozione è perlomeno infelice.

Nel 2010, sollecitato su questo stesso problema, il Governo non aveva ritenuto opportuno di intervenire. Nella sua risposta scritta alla mozione, il Consiglio federale ammette che la lotta al crimine organizzato costituisce una grande sfida per le autorità inquirenti alla luce della “struttura compartimentata e clandestina” di queste mafie, caratteristica che “impedisce spesso di dimostrare la partecipazione di un individuo a un reato concreto”.

L’Esecutivo ammette anche che il campo di applicazione dell’articolo 260ter è “assai ristretto”, ciò che spiega anche il basso numero di condanne. Benché a livello di formulazione il Consiglio federale non ravveda motivi di intervento, si dice in ogni caso pronto “a esaminare l’opportunità di adeguare la disposizione tenendo conto delle esigenze della prassi e, se del caso, a presentare al Parlamento una versione migliorata”.

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