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FIFA, Berna autorizza estradizione di Costas Takkas

(Keystone-ATS) L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l’estradizione di Costas Takkas – ex segretario generale della Federazione calcistica delle Isole Cayman – verso gli Stati Uniti.

Il cittadino britannico può impugnare la decisione dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) entro 30 giorni. Takkas, “attaché” del presidente della Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi (CONCACAF), è stato arrestato a Zurigo il 27 maggio scorso insieme ad altri sei funzionari della FIFA, in esecuzione di una rogatoria statunitense. Da allora è incarcerato in vista di estradizione, fa sapere in un comunicato odierno l’UFG.

La domanda formale di estradizione trasmessa il 1° luglio si fonda su un mandato d’arresto emesso il 20 maggio dal procuratore del distretto orientale di New York. Takkas è sospettato di aver chiesto e accettato tangenti milionarie per il Presidente della CONCACAF da una società statunitense di marketing sportivo nell’ambito della vendita dei diritti di commercializzazione delle partite di qualificazione ai Campionati mondiali di calcio 2018 e 2022.

Nella sua decisione, l’UFG afferma che tutte le condizioni di estradizione sono adempite, in particolare anche il criterio della doppia punibilità, in base al quale i fatti esposti nella rogatoria statunitense devono essere punibili anche secondo il diritto svizzero.

Takkas avrebbe accettato tangenti compromettendo fortemente il meccanismo della concorrenza e alterando il mercato dei diritti mediatici per le partite di qualificazione ai Campionati mondiali di calcio. Altre società di marketing sportivo sono state svantaggiate; inoltre alle federazioni di calcio interessate è stato impedito di negoziare contratti di commercializzazione più vantaggiosi. In Svizzera, tale modo di agire sarebbe punibile secondo la legge federale contro la concorrenza sleale.

La decisione di estradizione dell’UFG non è ancora passata in giudicato. Takkas ha 30 giorni per ricorrere al TPF, intenzione che dovrà comunicare all’UFG entro cinque giorni.

La decisione del TPF può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale soltanto in casi particolari, principalmente in presenza di indizi riguardo a gravi lacune nel procedimento penale all’estero.

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