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Indennità per lavoro ridotto da subito, DEFR

(Keystone-ATS) Tenuto conto del sensibile – e rapido – apprezzamento del franco sull’euro, dopo la recente decisione della Banca nazionale (BNS) di rinunciare alla soglia di cambio minima con la moneta europea, sarà possibile da subito per le aziende in difficoltà richiedere indennità per lavoro ridotto (ILR). Lo ha deciso oggi il consigliere federale Johann Schneider-Ammann, incaricando la Segreteria di Stato per l’economia (SECO) di trattare le eventuali domande in tal senso degli imprenditori.

Messo sotto pressione dagli ambienti economici e dai sindacati, sorpresi dalla decisione del 15 gennaio scorso comunicata dalla BNS e timorose per un aumento della disoccupazione, il ministro dell’economia ha quindi deciso di ricorrere all’IRL.

Si tratta di uno strumento “che ha fatto le sue prove già durante la crisi finanziaria del 2008”, come indica una nota odierna del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Stando al portavoce del DEFR, Noé Blancpain, per questa misura non è previsto un finanziamento supplementare. L’indennità per lavoro ridotto è limitata a 12 mesi, come previsto dalla legge, ha precisato all’ats Blancpain. Prima di decidere un’eventuale proroga, come avvenuto in seguito alla crisi finanziaria del 2008, si attenderanno i risultati del provvedimento odierno.

Su indicazione del DEFR, la SECO ha invitato gli “organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione a considerare computabili le perdite di lavoro dovute alla fluttuazione del cambio”. Grazie a questa possibilità, le imprese avranno a disposizione un mezzo supplementare “volto a garantire i posti di lavoro”.

Stando alla normativa in vigore, determinate perdite di lavoro dovute alle condizioni economiche e probabilmente temporanee danno diritto a un’indennità per lavoro ridotto. Tale diritto non sussiste se la diminuita attività è imputabile a circostanze che fanno “parte del normale rischio dell’azienda”. È il caso, secondo il DEFR, delle fluttuazioni dei cambi.

Tuttavia, le sensibili fluttuazioni monetarie verificatesi dopo la decisione dell’istituto di emissione vanno considerate eccezionali “dato il volume e l’ampiezza delle ripercussioni”. Tale fenomeno, secondo il dipartimento del consigliere federale bernese, non può quindi essere considerato “alla stregua di un normale rischio aziendale”.

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