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TAF: no a ricongiungimento familiare per madre di rifugiato siriano

(Keystone-ATS) Un rifugiato siriano riconosciuto non potrà far venire in Svizzera la madre e le due sorelle a titolo del ricongiungimento familiare.

Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF) precisando che, dall’entrata in vigore dell’ultima revisione della Legge sull’asilo (LAsi) lo scorso anno, questo diritto si limita al coniuge.

Giunto non accompagnato nella Confederazione nel 2011, quando era ancora minorenne, il siriano aveva ottenuto l’asilo politico nel 2013. Nell’aprile del 2014, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha bocciato la sua richiesta di ricongiungimento familiare. Statuendo su un ricorso, il TAF conferma nella sentenza pubblicata oggi la decisione dell’ex Ufficio federale della migrazione.

I giudici di San Gallo rilevano che, dall’entrata in vigore delle ultime modifiche della LAsi il primo febbraio del 2014, il diritto al ricongiungimento è limitato al coniuge o al partner di un’unione domestica registrata. Non riguarda più, invece, altri parenti stretti.

La domanda di ricongiungimento era stata inoltrata nel novembre 2013, prima dell’entrata in vigore della LAsi. IL TAF spiega però che le domande pendenti il primo febbraio 2014 sottostanno tutte alla legge rivista.

L’associazione Caritas, che ha difeso il siriano, ha invano sostenuto che il legislatore non intendeva vietare il ricongiungimento familiare di un minorenne non accompagnato con lo statuto di rifugiato.

Stando ai giudici del TAF invece la volontà del legislatore è evidente: la revisione di legge ha definito in modo esaustivo quali possono essere i beneficiari del ricongiungimento familiare.

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