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TAF modifica prassi concernente rinvio richiedenti l'asilo angolani

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 novembre 2014 - 14:13
(Keystone-ATS)

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha deciso di modificare la prassi sinora seguita per l'esecuzione dell'espulsione dei richiedenti l'asilo angolani, le cui domande sono state respinte. Secondo i giudici sangallesi, nel Paese africano si sono registrati progressi sia sul fronte infrastrutturale che su quello del sistema scolastico e sanitario, in particolare nei centri urbani. D'ora in poi si procederà a un "esame caso per caso".

In una sentenza pronunciata l'8 ottobre scorso e pubblicata oggi, il TAF ha stabilito che dall'ultima valutazione della situazione risalente al 2004, in Angola sono stati realizzati progressi su vari fronti (accesso all'acqua potabile, a servizi igienico-sanitari, all'assistenza sanitaria, all'elettricità e alla formazione scolastica), in particolare nelle città.

Il TAF ha quindi respinto il ricorso di un candidato all'asilo bocciato. I giudici hanno ritenuto che l'espulsione decisa dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) è legittima e ha quindi scartato la richiesta di ammissione provvisoria presentata dall'africano.

Tuttavia, il TAF riconosce che per gran parte della popolazione angolana le condizioni esistenziali non sono comunque migliorate di molto. Di conseguenza, i giudici ritengono che l'UFM debba accordare il diritto a un'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo angolani respinti "qualora venissero a trovarsi, in caso di rimpatrio, in condizioni di minaccia esistenziale". Secondo i giudici, "va considerata la particolare vulnerabilità dei bambini in tenera età e delle persone gravemente malate".

Stando alla legge federale sugli stranieri l'espulsione non è ammissibile "qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica".

Per quanto riguarda l'Angola, in precedenza la prassi era diversa. In linea di principio, il rinvio di un richiedente l'asilo respinto era considerato inammissibile se la persona interessata era originaria di talune regioni "sensibili" del Paese africano.

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