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TF: agente malato per immagini pedofilia, no causa professionale

(Keystone-ATS) Lo stress post traumatico accusato da un poliziotto incaricato di visionare immagini di pornografia infantile e di atti violenti non è considerabile una malattia professionale. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF), annullando una sentenza della giustizia zurighese.

L’alta corte ha valutato che non c’è un rapporto preponderante fra l’attività professionale dell’agente e i disturbi da cui è stato colpito. I criteri per riconoscere l’esistenza di una malattia professionale sono infatti restrittivi.

Riferendosi all’opinione di un esperto della Suva, l’organismo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il TF ha rilevato che altri fattori, alcuni dei quali riconducibili all’infanzia, possono essere all’origine delle difficoltà riscontrate dal poliziotto. Niente può quindi provare che siano causate dall’attività professionale.

Per riconoscere l’esistenza di una malattia professionale, è necessario che l’attività della persona sia la causa esclusiva o preponderante, ricorda il TF. I giudici hanno quindi dato ragione all’assicurazione infortuni dell’agente, che aveva rifiutato di fornire le proprie prestazioni.

(Sentenza 8C_507/2015 del 6 gennaio 2016)

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