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TF: legge apertura negozi TI, perché il ricorso è respinto

Il Tribunale federale di Losanna Keystone/LAURENT GILLIERON sda-ats

(Keystone-ATS) Il Tribunale federale (TF) considera “prematuro” il ricorso presentato da una società attiva nel settore della vendita al dettaglio, proprietaria di diverse superfici di vendita in Ticino, contro la nuova legge sull’apertura dei negozi .

La legge era stata approvata in votazione il 28 febbraio scorso. Nella sua sentenza del 19 aprile pubblicata oggi, la IIa Corte di diritto pubblico spiega i motivi che l’hanno indotta a considerare inammissibile perché prematuro il ricorso dell’azienda, patrocinata dall’avvocato Ivo Wuthier.

Il ricorso contro un atto normativo – ricordano i giudici federali – dev’essere depositato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto in questione. Quando quest’ultimo è soggetto, come nel caso della legge ticinese, al referendum facoltativo, il termine per contestarlo presso il TF decorre dalla pubblicazione della decisione di promulgazione. Quest’ultima non è ancora avvenuta nel Bollettino ufficiale, costata la Corte.

Nel caso specifico, la promulgazione, così come l’entrata in vigore della legge, dipendono dall’adozione di un contratto collettivo di lavoro (CCL), che deve essere decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato, ricordano i giudici.

In merito a questo aspetto, l’azienda, sulla base di un articolo di stampa, ha fatto valere che le autorità intendono ultimare le trattative relative al CCL entro 90 giorni, il che renderebbe imminente la pubblicazione della legge.

Negli atti in causa – costata invece il TF – niente permette di corroborare quest’affermazione, “niente cioè conferma che il termine indicato verrà effettivamente rispettato e che la promulgazione non avverrà invece a data ulteriore”.

Anzi – proseguono i giudici – “dall’articolo di stampa prodotto emerge invece che il termine di 90 giorni si riferisce in realtà ad una cosiddetta “finestra temporale”che dovrebbe servire ad elaborare una soluzione, la quale dovrà poi seguire l’iter di approvazione”. Inoltre, in caso di mancato accordo, “la causa passerebbe nel campo della politica o dei tribunali”.

Queste considerazioni, “e tenuto conto delle incognite riguardo all’effettiva promulgazione” della legge, hanno incitato la Corte a ritenere preferibile “una situazione chiara”, invece di sospendere il procedimento per una durata indeterminata, “sospensione che potrebbe anche protrarsi per mesi, se non di più”. Quando la legge verrà effettivamente promulgata – sottolinea – la ricorrente disporrà comunque del termine di trenta giorni per contestarla davanti alla Corte suprema.

Sentenza 2C_316/2016 del 19 aprile 2016

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