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Vende all’asta sul web senza disporre della merce, non è truffa

(Keystone-ATS) Chi in un’asta on line vende merci che non è in grado di fornire o di consegnare nei tempi previsti non è automaticamente un truffatore. Su intimazione del Tribunale federale (TF), la giustizia sangallese dovrà riesaminare il verdetto di colpevolezza nei confronti di un commerciante che operava in modo dubbio su internet.

Il caso riguarda un uomo domiciliato a San Gallo che, attraverso le piattaforme ricardo.ch ed eBay, ha messo all’asta cellulari, console di gioco e mobili da giardino che non possedeva. Agli acquirenti insoddisfatti ha promesso di consegnare la merce più tardi e in alcuni casi ha rimborsato il prezzo d’acquisto.

Per queste ed altre pratiche problematiche il Tribunale cantonale di San Gallo lo ha riconosciuto colpevole di truffa per mestiere e lo ha condannato a una pena detentiva di due anni, di cui otto mesi da scontare. Il TF ha accolto un ricorso dell’uomo e ordinato all’alta corte sangallese di riesaminare il caso.

Quest’ultima aveva fondato il verdetto sull’argomento che l’uomo aveva fatto credere ai clienti di poter consegnare la merce nei tempi stabiliti. Stando alla corte cantonale, gli acquirenti hanno perlomeno temporaneamente subito un “danno patrimoniale” perché non potevano disporre di un prodotto già pagato.

Questa motivazione per il TF non tiene. I giudici di Losanna sostengono che nella realizzazione di contratti “disfunzionamenti di servizio” possono essere frequenti. Non sarebbe fondato considerarli sistematicamente penalmente rilevanti, afferma il TF.

In situazioni del genere – aggiungono i giudici losannesi – il diritto obbligazionario offre agli acquirenti vari strumenti d’azione. Al venditore può essere imposto un nuovo termine per la consegna della merce. Se questi tempi non dovessero essere rispettati dal commerciante, il cliente può rescindere il contratto. In determinate circostanze il contratto può essere considerato caduco immediatamente.

Qualora il venditore all’asta on line consegni tardi la merce o restituisca il denaro entro tempi ragionevoli, non vi sono gli estremi per riconoscerlo responsabile di truffa. Questo reato si verifica solo quando il venditore abbia consapevolmente previsto di non consegnare la merce.

Il Tribunale cantonale di San Gallo ora è dunque chiamato a stabilire se il venditore abbia avuto l’intenzione di consegnare la merce o se abbia perlomeno preso in considerazione l’ipotesi che determinati acquirenti non avrebbero ottenuto né la merce né il rimborso.

(Sentenza 6B_663/2011 del 2.2.2012)

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