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Più diritti per i passeggeri delle compagnie aeree

Chi viaggia in aereo avrà in Svizzera gli stessi diritti che in Europa Keystone

A partire dal primo dicembre, chi viaggia in aereo in Svizzera avrà diritto ad un risarcimento in caso di ritardi importanti, di overbooking o di cancellazione del volo prenotato.

L’indennità – che può andare dai 400 ai 960 franchi – è prevista da un regolamento in vigore da due anni nell’Unione europea e adottato ora anche dalla Svizzera.

Berna ci ha messo due anni, ma alla fine ha adottato il regolamento dell’Unione europea (Ue) che regola i diritti dei passeggeri delle compagnie aeree. Dal primo dicembre in caso di ritardi eccessivi, di voli cancellati, di aerei che non hanno posto per tutti, anche in Svizzera si avrà almeno la consolazione di essere risarciti.

Anton Kohler, portavoce del Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), ha confermato una notizia in tal senso pubblicata mercoledì dal quotidiano zurighese «Blick».

Fino a 600 euro d’indennizzo

Nell’Unione europea queste norme sono in vigore dal febbraio del 2005, mentre in Svizzera valevano finora solo per le compagnie comunitarie o per i collegamenti con aeroporti Ue. Per gli altri passeggeri gli indennizzi dipendevano dalle regole applicate dalle compagnie aeree.

Secondo le norme Ue, in caso di cancellazione di volo o di overbooking, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo per la loro destinazione finale, ma anche ad un’assistenza gratuita – pasti, telefonate ed eventualmente sistemazione in albergo – e ad una compensazione pecuniaria variabile, a seconda della distanza del volo, che va da 250 fino a 600 euro.

Nel caso di un ritardo importante, superiore alle cinque ore, la compagnia dovrà proporre il rimborso del biglietto. .

Swiss ha già provveduto ad adattare il suo budget al punto «costi eccezionali», ha comunicato Jean-Claude Donzel, portavoce della compagnia aerea. I passeggeri di Swiss, dunque, non devono temere un aumento dei prezzi legato all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Poco tempo per prepararsi

Il nuovo testo riguarda tanto i voli di linea quanto i charter. Il direttore della Federazione svizzera delle agenzie di viaggio, Walter Kunz, ha spiegato che anche in quest’ultimo caso le eventuali indennità spettanti ai passeggeri saranno versate dalle compagnie aeree.

Agenzie e compagnie dovranno provvedere ad informare i clienti dei loro nuovi diritti. A questo proposito, Walter Kunz si dice scontento del poco tempo che è stato lasciato alle agenzie – due settimane – per preparasi all’entrata in vigore della nuova legge.

Soddisfatte, invece, sono le associazioni di difesa dei diritti dei consumatori. Anche Nicolas Oetterli, ombudsman del settore, si rallegra del fatto che «le nuove disposizioni entrino finalmente in vigore».

Da tempo Oetterli chiedeva che Swiss – che appartiene alla tedesca Lufthansa e di conseguenza all’Ue – potesse applicare un regolamento comunitario. La decisione delle autorità federali – ha detto Oetterli – segna «la fine di una situazione assurda» che, in seguito alle diverse procedure in Svizzera e in Europa, ha provocato molti problemi

swissinfo e agenzie

Nel 2005, quattro miliardi di passeggeri sono transitati per gli aeroporti del mondo.
In Svizzera, Zurigo-Kloten ha registrato 17,9 milioni di passeggeri.
Ginevra-Cointrin: 9,4 milioni
Basilea-Muhlouse: 3,3 milioni.

Se il volo viene annullato, subisce un ritardo importante o non può essere preso perché sono stati venduti più biglietti dei posti effettivamente a disposizione (overbooking), il passeggero deve reagire tempestivamente e domandare al rappresentante della compagnia area di occuparsi del suo caso.

I passeggeri possono anche depositare un reclamo. Nel caso dei voli che decollano dalla Svizzera o dagli aeroporti dell’Unione europea (Ue) il reclamo va inoltrato alle autorità competenti del paese di partenza. Negli altri casi, sempre che si voli con una compagnia elvetica o dell’Ue, il reclamo deve essere depositato nel paese d’arrivo.

Se la compagnia aerea respinge le richieste del passeggero, quest’ultimo ha il diritto di ricorrere ad un tribunale.

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