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Come la democrazia diretta si è sviluppata nel corso dei decenni

La democrazia diretta fa parte dell’identità svizzera, al pari della neutralità e del federalismo. Il numero di oggetti sottoposti al voto popolare è considerevolmente aumentato dagli anni 1970, come emerge da questi grafici che presentano le oltre 600 votazioni organizzate a livello nazionale dal 1848.

Campioni del mondo delle urne, i cittadini svizzeri possono partecipare direttamente al processo decisionale politico esprimendosi in media quattro volte all’anno su temi diversi. I grafici che seguono presentano i tre principali strumenti della democrazia diretta svizzera e la loro evoluzione nel corso degli anni. 

Osservazione: i grafici interattivi sono ottimizzati per essere consultati su un computer o un tablet. Selezionate un’area del grafico per ingrandirlo. Se volete saperne di più su una votazione, spostate il cursore su un quadrato. 

L’iniziativa popolare, introdotta nella Costituzione nel 1891, permette ai cittadini di proporre modifiche costituzionali, introducendo nuove disposizioni oppure modificando o abrogando disposizioni esistenti. Affinché un’iniziativa sia sottoposta al verdetto delle urne, i suoi promotori devono raccogliere 100’000 firme di cittadini aventi diritto di voto e depositarle presso la Cancelleria federale entro 18 mesi.

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Nel caso in cui il parlamento procede a modifiche costituzionali, anche minime, il popolo deve obbligatoriamente pronunciarsi. Lo stesso vale per l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali, per l’adozione di trattati internazionali di durata indeterminata o per i decreti federali urgenti. 

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I cittadini svizzeri hanno anche la possibilità di opporsi alle leggi adottate o modificate dal parlamento, attraverso il referendum «facoltativo», introdotto nella Costituzione federale nel 1874. Per farlo, devono raccogliere 50’000 firme di persone con diritto di voto e depositarle presso la Cancelleria federale entro 100 giorni dalla pubblicazione della legge contestata.

Per essere accettati, l’iniziativa popolare e il referendum obbligatorio devono ottenere la cosiddetta doppia maggioranza. In altre parole devono essere accolti non solo dalla maggioranza dei votanti, ma anche dei cantoni. Per il referendum facoltativo, invece, è sufficiente la maggioranza dei votanti. 

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Metodo

Questi grafici sono stati creati con strumenti open-source. La procedura dettagliata per elaborare questi grafici è disponibile in ingleseCollegamento esterno.

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