Diritto di petizione
Il diritto di petizione è contemplato nella Costituzione federale (art. 33).
Tutte le persone capaci di discernimento – quindi non soltanto gli aventi diritto di voto – hanno il diritto di rivolgere alle autorità richieste scritte, iniziative e ricorsi.
Le autorità sono tenute a prendere atto di tali petizioni, pur non essendo obbligate a rispondervi; tuttavia nella prassi esse trattano e rispondono a ogni petizione.
Oggetto della petizione può essere qualsiasi attività dello Stato.
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