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Quando il ritorno in patria è l’unica soluzione

Invece dell'aiuto sociale all'estero, agli espatriati in difficoltà può essere facilitato il rimpatrio. Keystone

Interruzione dell'aiuto sociale all'estero, e in sua sostituzione sostegno finanziario al rientro in patria: è quanto ha statuito il Tribunale amministrativo federale di Berna nel caso di una cittadina elvetica residente ai Caraibi.

Agli svizzeri dell’estero in difficoltà finanziarie può essere consigliato il rimpatrio a spese della Confederazione, invece di ricevere prestazioni assistenziali.

Una cittadina svizzera ora 49enne ha abitato per vari anni in Giamaica, guadagnandosi da vivere come organizzatrice di itinerari turistici. Negli ultimi sei anni, tuttavia, la situazione è costantemente peggiorata e la donna si è trovata alle prese con gravi problemi finanziari.

Durante tre anni, la donna – residente ai Caraibi dal 1989 e madre di un figlio di 14 anni – ha potuto beneficiare di un sostengo finanziario dalla Svizzera dell’ammontare di 400 franchi mensili. Ora non riceve più prestazioni assistenziali.

In merito alla questione si è espresso il Tribunale amministrativo federale di Berna: i giudici hanno riconosciuto la difficoltà della donna – che nel frattempo ha divorziato – a provvedere ai bisogni vitali suoi e del figlio con i propri mezzi.

Tuttavia, sempre secondo il Tribunale, la soluzione più ragionevole è quella di ritorno in Svizzera a spese della Confederazione. In patria, infatti, le opportunità professionali sarebbero maggiori, e la qualità delle strutture scolastiche per il figlio è elevata.

Non è la prima volta che la questione degli aiuti sociali versati agli svizzeri dell’estero fa discutere: recentemente, era stato il caso degli elvetici beneficiari di tali prestazioni e residenti in Tailandia.

Berna decide

L’organo competente in questo ambito è la sezione «Aiuto sociale agli svizzeri dell’estero» (ASE) dell’Ufficio federale di giustizia, a Berna. «Di principio, l’aiuto può essere versato nel luogo di residenza», spiega Sandro Monti, responsabile dell’ASE, che puntualizza: «devono tuttavia essere soddisfatti determinati criteri. Bisogna ad esempio aver soggiornato a lungo nel medesimo paese o aver lavorato in precedenza per assicurare il proprio sostentamento».

Gli svizzeri che si trovano in una situazione d’emergenza devono dapprima segnalare il proprio caso alla rappresentanza elvetica nel loro paese di residenza; quest’ultima trasmette poi la richiesta all’ASE. Unica eccezione: la Francia, con cui la Svizzera ha concluso un accordo in materia di aiuto sociale.

Potere d’acquisto considerato

L’ASE esamina la richiesta e – dopo ulteriori verifiche – decide caso per caso in merito alla forma di sostegno da applicare, tenendo conto del potere d’acquisto della popolazione in quel determinato Stato.

«In questo ambito teniamo conto – nella misura del possibile – delle raccomandazioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale, affinché vi sia una certa parità di trattamento con i beneficiari dell’aiuto sociale sul territorio elvetico», spiega Monti. Le prestazioni ricevute devono essere poi risarcite interamente o parzialmente, non appena la situazione finanziaria è migliorata e se le circostanze lo consentono.

Aiuto al rimpatrio giustificato

Tuttavia, di principio non sussiste un diritto a ricevere l’aiuto sociale all’estero. Oltre al sostegno finanzio, l’ASE – a seconda della situazione – può quindi consigliare e facilitare il ritorno in patria, come figura nella Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero.

«Questa soluzione è adottata nel 15%-20% dei casi», spiega Monti. «Può trattarsi di persone che aiutiamo già, oppure di svizzeri dell’estero ai quali – proprio sulla base della richiesta formulata – indichiamo il rimpatrio quale soluzione più sensata», precisa. Ciò avviene quando, per esempio, un reddito regolare non è più garantito.

Tale situazione si è verificata nel caso della cittadina svizzera residente in Giamaica: le prospettive nel settore turistico dell’isola erano negative, e le risorse fianziarie della donna non offrivano garanzie.

L’aiuto al rimpatrio viene tuttavia fornito soltanto se la persona che ne beneficia ritorna in Svizzera con l’intenzione di restarci a lungo. Tuttavia, nessuno può essere costretto a ritornare. La donna residente in Giamaica può quindi restare nei Caraibi, nonostante le difficoltà finanziarie.

In questo caso, come ultima opzione, potrebbe chiedere aiuto – attraverso l’Organizzazione degli svizzeri all’estero – a una delle numerose organizzazioni elvetiche a scopi benefici.

swissinfo, Christian Raaflaub
(traduzione e adattamento, Andrea Clementi)

Nel 2006, l’ASE ha fornito aiuto all’estero in 585 casi.
Dell’intervento hanno segnatamente beneficiato persone residenti in Sudamerica (Brasile, Venezuela, Perù e Argentina).
Molti aiuti sono stati versati a svizzeri nelle Filippine e in Tailandia.

I cittadini svizzeri residenti all’estero in difficoltà finanziarie possono rivolgersi a diversi enti. In primo luogo, il caso viene trasmesso dalla rappresentanza elvetica locale alla sezione «Aiuto sociale agli svizzeri dell’estero» (ASE) dell’Ufficio federale di giustizia.

In questo caso, possono per esempio essere fornite prestazioni quali aiuti finanziari temporanei, l’assunzione dei costi ospedalieri e medici o versamenti dei contributi annuali alle assicurazioni sociali in Svizzera.

Un’ulteriore possibilità consiste nel rivolgersi a una delle numerose organizzazioni caritative elvetiche. Anche l’Organizzazione degli svizzeri all’estero può fornire indicazioni pratiche.

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