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A cosa serve il parlamento nella democrazia diretta svizzera?

Soffitto di una cupola, con al centro lo stemma della Svizzera e intorno quelli dei Cantoni.
"Uno per tutti, tutti per uno": il motto campeggia al centro del soffitto della cupola del Palazzo federale, sede del parlamento svizzero, sul quale sono raffigurati lo stemma rossocrociato elvetico e quelli dei cantoni. © Keystone / Peter Klaunzer

Spesso la Svizzera è considerata sinonimo di democrazia diretta. Cosa fa dunque il suo parlamento, se il popolo può decidere praticamente su tutto e ha l'ultima parola?

Prima di tutto occorre fare un’importante precisazione: il sistema politico elvetico non è una democrazia diretta “pura”, in cui i diritti popolari – di referendum e di iniziativa – risalgono alla notte dei tempi. Nella Svizzera moderna, ossia nello Stato federale nato nel 1848, alla democrazia rappresentativa è stata affiancata quella diretta, che nel corso degli anni si è vieppiù sviluppata.

La Costituzione federale del 1848 contemplava unicamente il referendum costituzionale obbligatorio. In seguito, saranno introdotti anche il diritto di referendum legislativo facoltativo (1874) e il diritto di iniziativa popolare per emendamenti della Costituzione (1891).

La Svizzera non è certamente l’unico Paese in cui i cittadini dispongono di questi strumenti di democrazia diretta e al contempo eleggono un parlamento. È però il Paese in cui questi diritti popolari sono più estesi a tutti i livelli dello Stato – comunale, cantonale e federale – e sono esercitati più intensamente.

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Come la democrazia diretta si è sviluppata nel corso dei decenni

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Ma democrazia diretta e democrazia rappresentativa non sono antagoniste, bensì complementari. Pur essendo componenti capitali del sistema politico svizzero, i diritti popolari non sono mai stati concepiti come sostituti del processo parlamentare, bensì come strumenti del popolo per controllare costantemente l’operato dei propri rappresentanti ed eventualmente bloccarne le decisioni (referendum) o obbligarli a decidere (iniziativa).

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Il popolo dice sì. E dopo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo che il popolo ha accettato un’iniziativa, comincia il lavoro del parlamento. Come renderla compatibile con le norme vigenti?

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Legiferare resta di competenza del parlamentoCollegamento esterno. Che il potere legislativo è saldamente nelle mani del parlamento svizzero è dimostrato dal fatto che la stragrande maggioranza delle leggi che emana non sono attaccate con un referendum. Inoltre, tra le leggi contro le quali è impugnato il referendum, rari sono i casi in cui il voto popolare sconfessa il parlamento.

Da notare, comunque, che il referendum facoltativo ha un forte influsso sulle decisioni del parlamento svizzero: quest’ultimo tende a trovare delle soluzioni di compromesso, suscettibili di raccogliere una maggioranza di consensi.

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Un’altra importante prerogativa del parlamento svizzero è l’elezione dei sette membri del governo (Consiglio federale) e del cancelliere della Confederazione. Riunite in Assemblea federale, le due Camere – il Consiglio nazionale e quello degli Stati – del parlamento li eleggono all’inizio di ogni nuova legislatura per un mandato di quattro anni. Quando uno o più membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione si dimettono prima della scadenza, l’Assemblea elegge il o i sostituti per un mandato che scade alla fine della legislatura in corso.

All’Assemblea federale spetta pure l’elezione dei membri del potere giudiziario della Confederazione: il presidente e i giudici del Tribunale federale (Corte suprema) e quelli dei tre Tribunali federali di primo grado (penale, amministrativo e dei brevetti).

Nella sfera di competenze del parlamento rientra inoltre l’elezione del procuratore generale della Confederazione, che è responsabile dell’avvocatura di Stato.

E in caso di guerra, è il parlamento che elegge il generale che comanda l’esercito svizzero durante il conflitto.

La responsabilità del parlamento non si limita peraltro all’elezione dei membri degli organi del potere esecutivo e giudiziario della Confederazione. Esso esercita l’alta vigilanza sul governo e l’amministrazione federali, come pure sui tribunali federali e sul Ministero pubblico della Confederazione.

Da non dimenticare che all’approvazione del parlamento sono sottoposti i conti – sia il preventivo che il consuntivo – della Confederazione, sui quali il popolo non ha invece voce in capitolo.

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