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Sindacalista punito per un’azione «sproporzionata»

Baregg, 4 novembre 2002: 2000 lavoratori in sciopero attraversano la galleria Keystone

Vasco Pedrina, copresidente del sindacato Unia, e altri tre sindacalisti sono stati condannati a 14 giorni di prigione con la condizionale e a 550 franchi di multa.

Durante uno sciopero nel novembre 2002 avevano partecipato al blocco della galleria del Baregg (Canton Argovia), sull’autostrada A1.

Il blocco era avvenuto nel quadro di una storica azione di protesta nazionale per l’ottenimento del pensionamento a 60 anni per i lavoratori dell’edilizia. L’azione segnava un momento di rinnovata conflittualità nel mondo del lavoro svizzero.

Nella sentenza pubblicata mercoledì, il Tribunale distrettuale di Baden (Argovia) arriva alla conclusione che il perturbamento del traffico, durato più ore, ha superato i limiti del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione.

I quattro funzionari sindacali sono stati riconosciuti colpevoli di coazione, in base all’articolo 181 del codice penale. Altri 14 sindacalisti sono invece stati assolti per insufficienza di prove.

La sentenza è interpretata sia dai sindacati, sia dalle associazioni padronali nell’ottica di una definizione del diritto di sciopero.

Tunnel bloccato per un’ora e mezza

Oggi copresidente di Unia, Vasco Pedrina era all’epoca presidente del Sindacato edilizia e industria (SEI) ed aveva organizzato e preso parte al blocco autostradale.

Circa 2000 lavoratori avevano bloccato per un’ora e mezzo il traffico ai due portali del tunnel nei pressi di Baden, provocando code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. La polizia cantonale aveva denunciato 51 persone.

In prima istanza i 18 sindacalisti erano stati condannati con un decreto d’accusa dell’aprile 2005 a pene fra i 10 e i 20 giorni di prigione con la condizionale e a multe fra i 300 e i 500 franchi.

Ricorso «probabile»

Il presidente dell’Unione sindacale svizzera e consigliere nazionale socialista Paul Rechsteiner, che assieme ad altri dieci avvocati ha difeso i sindacalisti, ha definito «probabile» un ricorso in appello. La decisione spetterà comunque alla direzione del sindacato Unia, ha precisato.

Rechsteiner ritiene inaccettabile che «uno sciopero legale per una conquista sociale venga sanzionato penalmente, mentre altri blocchi stradali provocati da tifosi di calcio rimangono senza conseguenze».

Diritto di sciopero in questione

Una sentenza che ridimensiona il diritto allo sciopero sancito dalla Costituzione e che fa a pugni con le sentenze di altri tribunali che in situazioni analoghe hanno deciso diversamente, scrive in una nota il sindacato Unia.

Indipendentemente dalla valutazione giuridica – prosegue la nota – lo sciopero del 4 novembre 2002 ha comunque raggiunto l’obiettivo e ha portato all’introduzione del pensionamento anticipato a 60 anni nel settore della costruzione.

La Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) approva invece la decisione del tribunale di Baden, «che ha dato maggiore importanza alla sicurezza degli utenti e all’ordine pubblico rispetto al diritto di mettersi in sciopero in un momento inopportuno e in un luogo qualsiasi».

L’organizzazione padronale scrive in una nota di sperare che la sentenza spinga i sindacati a rinunciare in futuro a misure di sciopero palesemente illecite.

swissinfo e agenzie

Uno sciopero di portata storica: lo sciopero del novembre 2002 ebbe dimensioni che non si vedevano più in Svizzera da 55 anni.
Quasi 15’000 operai dell’edilizia avevano risposto all’appello dei sindacati SEI e Syna.
Un centinaio di cantieri erano stati bloccati.

Articolo 28 della Costituzione federale:

1. I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

2. I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

3. Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

4. La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

Articolo 181 del Codice penale svizzero:

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione o con la multa.

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