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CF: “whistleblower” vanno maggiormente protetti

I dipendenti che segnalano infrazioni al codice penale o amministrativo, oppure ad altre leggi, nonché il mancato rispetto di regole interne, vanno meglio protetti (foto d'archivio) Keystone/GAETAN BALLY sda-ats

(Keystone-ATS) I dipendenti che segnalano infrazioni al codice penale o amministrativo, oppure ad altre leggi, nonché il mancato rispetto di regole interne, vanno meglio protetti.

È quanto prevedono alcune modifiche al Codice delle obbligazioni (CO) adottate oggi dal Consiglio federale circa i “whistelblower”.

Quest’ultimi, prima di rivolgersi alle autorità, dovranno in linea di principio informare dapprima il datore di lavoro, a meno che non sussista un pericolo grave per loro o terzi. Non è tuttavia prevista alcuna protezione dai licenziamenti.

Le violazioni di cui un lavoratore potrebbe essere testimone non vanno taciute, sottolinea una nota odierna dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). Tuttavia, per evitare che il dipendente venga accusato di infedeltà, nel messaggio approvato oggi dall’esecutivo sono state previste misure volte a fare maggiore chiarezza e dare maggiore certezza giuridica, sia ai datori di lavoro che ai collaboratori di quest’ultimi. Al momento, infatti, spetta “spetta ai giudici valutare ogni singolo caso”.

In base alle modifiche apportate al CO, si prevede tutta una serie di procedure: la prima tappa prevede la segnalazione, anche in forma anonima, al datore di lavoro. Questa segnalazione deve però fondarsi su un ragionevole sospetto ed essere indirizzata a una persona o a un servizio intero od estero preposto a tale scopo. Il datore di lavoro avrà tempo 90 giorni per trattare la segnalazione ed informare il dipendente autore della “denuncia”.

Qualora ciò non accadesse, il lavoratore può rivolgersi alle autorità competenti. Può farlo anche se, a causa della sua segnalazione, venisse licenziato o dovesse subire altri svantaggi.

Il lavoratore può anche rivolgersi direttamente alle autorità competenti se “può ragionevolmente supporre” che la segnalazione non avrà effetto, l’intervento dell’autorità competente sarà ostacolato in assenza di una segnalazione immediata oppure “vi è un pericolo grave e imminente per la vita, la salute, la sicurezza delle persone o dell’ambiente, oppure un pericolo imminente di danni importanti”.

L’ultimo gradino regola anche la segnalazione all’opinione pubblica. Il collaboratore non viola il suo obbligo di fedeltà se ha “seri motivi di considerare vero in buona fede il fatto segnalato, oppure ha previamente segnalato il caso alle autorità e per questo è stato licenziato”. Un “whistleblower” può rivolgersi ai media anche se 14 giorni dopo la segnalazione alle autorità non ha ricevuto risposta.

Con il messaggio aggiuntivo il Consiglio federale adempie una richiesta del Parlamento, che nel 2015 gli aveva rinviato un primo disegno, chiedendone una versione più semplice e comprensibile, soprattutto per quanto il disciplinamento della procedura di segnalazione.

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