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CF: armi, trasposizione pragmatica direttiva Ue

La direttiva dell'Unione europea (Ue) sulle armi verrà applicata in modo pragmatico. KEYSTONE/ANTHONY ANEX sda-ats

(Keystone-ATS) In Svizzera la direttiva dell’Unione europea (Ue) sulle armi verrà applicata in modo pragmatico, sfruttando il margine di manovra disponibile per salvaguardare la tradizione elvetica in materia di tiro.

Chi vorrà tenere l’arma dopo il servizio militare dovrà tuttavia fare parte di una società di tiro o dimostrare di praticarlo con regolarità.

Lo ha ribadito oggi il Consiglio federale, adottando il messaggio sulla trasposizione della direttiva Ue sulle armi. Il governo conferma pure che la Confederazione adempierà i suoi obblighi di Stato Schengen trasponendo la direttiva europea nel proprio diritto.

In occasione delle discussioni a livello europeo in merito alla modifica della direttiva, la Svizzera si era già adoperata con successo per la salvaguardia delle tradizioni in materia di tiro, ottenendo deroghe speciali che tengono esplicitamente conto delle peculiarità elvetiche.

Una volta prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare, i cittadini potranno ancora tenere l’arma dell’esercito con il relativo caricatore da venti cartucce e continuare a utilizzarla per il tiro sportivo. Tuttavia, sarà necessario dimostrare di essere membri di una società di tiro e di esercitarlo con regolarità. Inoltre si è tenuti a fornire nuovamente l’una o l’altra prova a distanza di cinque o dieci anni.

Per contro i caricatori più voluminosi saranno vietati. Per le armi da fuoco da imbracciare il divieto varrà a partire da 10 cartucce. La regolamentazione proibisce pure le armi semi-automatiche telescopiche che possono essere accorciate a meno di 60 centimetri.

Il progetto è stato sottoposto a diverse critiche in consultazione, da destra (contro la direttiva Ue) e da sinistra (per un giro di vite supplementare). Il Consiglio federale ha fatto un gesto nei confronti dei cantoni facendo passare da due a tre anni il termine entro il quale gli attuali detentori di armi dovranno farsi confermare il legittimo possesso presso il preposto ufficio cantonale.

Tale conferma sarà necessaria soltanto se l’arma non risulta già iscritta in un registro o non è stata ceduta in proprietà direttamente dall’esercito al termine degli obblighi militari.

L’esecutivo intende inoltre estendere da dieci a 20 giorni il termine entro il quale i commercianti di armi sono tenuti a comunicare le transazioni ai Cantoni.

Anche i collezionisti e i musei potranno acquisire armi, a condizione di aver adottato tutte le misure necessarie per custodirle in sicurezza e di tenere un elenco delle armi che necessitano di un’autorizzazione eccezionale.

La nuova disposizione non si applica però ai cacciatori. Per praticare la loro attività prediletta essi non si servono infatti di armi semiautomatiche, ma utilizzano le classiche armi da caccia.

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