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Negata indennità disoccupazione a lavoratrice frontaliera

Negata indennità disoccupazione a lavoratrice frontaliera (foto d'archivio) KEYSTONE/KARL MATHIS sda-ats

(Keystone-ATS) Una lavoratrice frontaliera italiana non ha diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera dopo che il suo lavoro a tempo pieno limitato alla stagione estiva è stato sostituito da un lavoro invernale a tempo parziale.

Lo ha deciso il Tribunale federale respingendo un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia.

La vertenza rientra nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e nella sentenza il tribunale dichiara che il lavoro a orario ridotto viene riconosciuto se una persona assicurata, pur non lavorando per un determinato periodo, continua ad essere impiegata presso un’azienda e può ritornare alla sua attività professionale in qualsiasi momento.

Nel caso specifico, la lavoratrice italiana ha sì operato senza interruzioni per lo stesso datore di lavoro, ma solo con contratti a tempo determinato. Quando la donna – poco prima che giungesse a scadenza il suo contratto limitato alla stagione estiva – si è iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera, non era ancora chiaro se sarebbe potuta tornare ad esercitare la sua attività presso la stessa impresa. La donna è stata quindi considerata totalmente disoccupata e di conseguenza soggetta all’ordinamento giuridico dell’Italia, suo Paese d’origine.

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