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Asilo revocato per viaggi in patria: 189 casi nel 2015

Asilo revocato se si rientra in patria KEYSTONE/ARAM KARIM sda-ats

(Keystone-ATS) L’anno scorso a 189 rifugiati riconosciuti è stato revocato l’asilo perché si erano recati temporaneamente nel paese d’origine o si erano posti in altro modo sotto la sua “protezione”.

La Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) ha confermato oggi all’ats l’informazione pubblicata ieri dalla “NZZ am Sonntag”.

Il numero di revoche è stato nettamente superiore a quello del 2014, quando erano state 106. Quest’anno i casi sono finora 59.

Oggetto del provvedimento sono stati nel 2015 principalmente iracheni (63), seguiti da vietnamiti (21), bosniaci (20), turchi (17), tunisini (14) ed eritrei (7). La SEM afferma di non essere in grado di dire quanti di loro abbiano perso il diritto all’asilo a causa di un viaggio in patria.

La statistica comprende soltanto la categoria “Protezione del paese d’origine”, ha indicato la portavoce della Segreteria Léa Wertheimer. In questa categoria – ha precisato – rientrano per esempio anche persone che hanno perso il diritto all’asilo per aver chiesto un passaporto in un’ambasciata in Svizzera.

Quest’anno, ai 59 casi che rientrano nella suddetta categoria se ne aggiungono quattro in cui l’asilo è stato revocato perché le persone in questione avevano fornito false indicazioni. In altri 460 casi l’asilo è stato revocato per altri motivi, tra cui la rinuncia della persona stessa.

I viaggi in patria di asseriti profughi hanno sollevato a più riprese discussioni in parlamento e fuori, soprattutto per quanto riguarda gli eritrei. Lo scorso 22 giugno il Consiglio federale ha posto in consultazione regole più severe proponendo modifiche della legge federale sugli stranieri.

Il progetto governativo consolida il divieto per i rifugiati di recarsi nel loro Stato d’origine o di provenienza, inserendo esplicitamente questa regola, già in vigore, nella legge. Le nuove disposizioni partono dal principio che i rifugiati che si recano nel proprio Stato d’origine o di provenienza domandano volontariamente la protezione di tale Stato. In tal caso sarà immediatamente avviata una procedura di revoca della qualità di rifugiato.

In presenza di un sospetto fondato che un rifugiato intenda eludere il divieto, la SEM potrà inoltre pronunciare anche un divieto di recarsi in altri Stati, per esempio quelli limitrofi o di transito.

Già oggi ai profughi riconosciuti non è permesso tornare in patria. Se lo fanno – secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale – perdono però lo status di rifugiati solo se si dimostra che si sono volontariamente rimessi sotto la protezione dello Stato in questione e che quest’ultimo gliel’ha concessa. Le nuove disposizioni proposte dal governo invertono l’onere della prova.

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