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Frode od evasione, questo è il dilemma

Keystone

La autorità giudiziarie elvetiche possono revocare il segreto bancario solo in caso di frode fiscale e non di sottrazione d'imposta. Questa distinzione giuridica è però sempre meno capita ed accettata all'estero. Cambiamenti si delineano all'orizzonte.

«Ho letto che in Svizzera l’evasione fiscale non è un reato, mentre la frode fiscale sì….che differenza c’è allora?????».

La domanda che si pone un partecipante ad un forum finanziario su internet se la sono certamente fatta in molti, dopo che l’UBS ha dovuto comunicare all’erario americano i dati di circa 300 suoi clienti, accusati di frode fiscale.

Frode, appunto, e non ‘semplice’ evasione fiscale, come hanno a più riprese sottolineato diversi rappresentanti del mondo bancario e politico, tra cui il presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz. Un distinguo fino ad oggi di primordiale importanza, poiché nel primo caso le autorità giudiziarie elvetiche possono ordinare alle banche di togliere il segreto bancario, mentre nel secondo no.

Delitto e contravvenzione

«Nella Legge sull’imposta federale diretta vi è una differenza tra sottrazione d’imposta e delitto fiscale», spiega Marco Bernasconi, professore di diritto tributario alla Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana e all’Università Bocconi di Milano.

«Il primo caso concerne ad esempio omissioni di dichiarazioni di reddito o di sostanza. Se qualcuno ha 300’000 franchi e non li dichiara si rende colpevole di sottrazione d’imposta». In simili casi il contribuente è perseguito solo dall’autorità amministrativa e può essere punito al massimo con una multa.

«Si parla invece di delitto fiscale quando, ad esempio, si utilizzano documenti falsificati o inesatti», precisa Bernasconi. In questi casi si può incorrere in una pena detentiva e in una multa fino a 30’000 franchi.

Contrariamente a quanto è stato spesso affermato, la distinzione tra frode e sottrazione d’imposta in ambito fiscale non è però una peculiarità unicamente svizzera.

«Le definizioni di frode e di evasione fiscale variano da Stato a Stato. Uno dei problemi è di avere la stessa denominazione a livello internazionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, esiste solo il reato di evasione fiscale e per questo gli americani fanno fatica a capire la distinzione in vigore in Svizzera. In Italia, vige invece il limite dei 100’000 euro d’imposta annua. Sopra questa cifra l’evasione viene considerata un delitto, sotto una contravvenzione», sottolinea Marco Bernasconi.

Rivedere il modo di collaborare

Secondo il professore di diritto tributario, oggi non è né il segreto bancario, né la tutela della privacy che sono messi in discussione, ma la maniera che ha la Svizzera di collaborare con l’estero.

Il modello di convenzione fiscale del 2008 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) prevede all’articolo 26 lo scambio di informazioni affinché gli Stati possano applicare il loro diritto interno. In altre parole uno Stato deve ottenere da un altro Stato tutte le informazioni necessarie per tassare i propri residenti e ciò senza nessuna distinzione tra frode e contravvenzione fiscale.

«Il problema è che la Svizzera concede un simile scambio di informazioni solo agli Stati Uniti e all’Unione Europea e unicamente nei casi di frode fiscale e comportamenti analoghi – dice Marco Bernasconi. Oggi, vista la situazione creatasi con la crisi, la comunità internazionale vorrebbe riscrivere le regole. Al meglio vorrebbe che venisse applicata la collaborazione prevista dal modello di convenzione dell’OCSE o per lo meno che vi sia cooperazione in caso di contravvenzione fiscale».

Un’idea che si fa largo

L’idea di sopprimere la distinzione tra frode fiscale e sottrazione d’imposta si sta comunque facendo largo anche in Svizzera. Il Partito socialista e il Partito popolare democratico, ad esempio, hanno sottolineato che una simile differenziazione non è ormai più sostenibile e che in futuro sarà probabilmente necessario fornire assistenza anche nei casi di sottrazione fiscale. Anche il ministro delle finanze, il liberale radicale Hans-Rudolf Merz, non ha escluso che la Svizzera dovrà fare concessioni.

Merz ha per il momento parlato di rinegoziare e di estendere anche ad altri paesi, segnatamente agli Stati Uniti, l’accordo sulla fiscalità del risparmio attualmente applicato con i paesi dell’UE. Questo accordo prevede un’imposta alla fonte del 35% (imposta conosciuta anche come ‘euroritenuta’) sugli interessi maturati sui conti aperti in Svizzera da cittadini europei. I proventi vengono poi versati nella casse degli Stati d’origine dei clienti delle banche svizzere.

L’euroritenuta concerne però solo le persone fisiche e quando si tratterrà di rinegoziare l’accordo l’Unione Europea chiederà verosimilmente di estenderlo anche alle persone giuridiche, ai dividendi e non è escluso che domanderà un aumento delle aliquote.

Una riconduzione dell’accordo su nuove basi è però tutt’altro che certa: «Non sono sicuro che siamo ancora in tempo per negoziare l’ammontare delle imposte da retrocedere», afferma Marco Bernasconi. La sua impressione è che la comunità internazionale propenda piuttosto per uno scambio di informazioni anche in caso di ‘semplice’ sottrazione d’imposta.

Per conoscere la risposta basterà probabilmente aspettare il vertice del G20, che si aprirà a Londra il 2 aprile. Se non vuole rischiare di finire sulla lista nera dei paradisi fiscali, la Svizzera dovrà forse dire addio alla distinzione giuridica tra frode ed evasione fiscale.

swissinfo, Daniele Mariani

Art. 175 Sottrazione consumata

1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa.

Art. 186 Frode fiscale

1 Chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta a’ sensi degli articoli 175–177, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.

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