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CF: delitti fiscali, verso assistenza per dati rubati

(Keystone-ATS) In un prossimo futuro, la Svizzera potrebbe fornire assistenza amministrativa alle autorità fiscali estere su clienti di banche elvetiche senza prima informare quest’ultimi della procedura in corso. È ciò che prevede la revisione della pertinente legge approvata oggi dal Consiglio federale e inviata in consultazione fino al 18 settembre. Altro aspetto politicamente scottante: l’assistenza potrà anche essere concessa in caso di dati bancari rubati.

La procedura abbreviata scelta si giustifica, secondo una nota odierna del Dipartimento federale delle finanze (DFF), “poiché nel loro comunicato relativo al summit del 19/20 luglio 2013, i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20 avevano esortato tutte le giurisdizioni ad affrontare senza ulteriore indugio l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale)”.

La revisione parziale della legge sull’assistenza amministrativa fiscale prevede, in casi di massima urgenza – ossia quando il buon esito dell’inchiesta potrebbe essere pregiudicato dall’informazione preliminare – che i contribuenti interessati vengano informati soltanto dopo la trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente.

Quanto alla delicata questione di domande d’assistenza basate su dati rubati, la revisione prevede di mitigare la prassi seguita finora che non ha permesso di accedere a numerose richieste provenienti dall’estero. “Per sbloccare questa situazione – scrive il DFF – in futuro si intende consentire il trattamento delle domande, a condizione che lo Stato richiedente non si sia adoperato attivamente per l’acquisizione dei dati, ovvero li abbia ricevuti passivamente, ad esempio da uno Stato terzo”. Non si entra invece nel merito della domanda se essa viola il principio della buona fede.

La legge sull’assistenza amministrativa fiscale vigente ammette le domande raggruppate. Per migliorare l’efficacia del loro trattamento, indica poi il DFF, la revisione prevede una procedura speciale per informare le persone interessate da una domanda raggruppata. Inoltre viene precisato che il contenuto delle domande raggruppate è retto dallo standard dell’OCSE.

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