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CF: difetti di costruzione, migliorare protezione dei proprietari

Le proposte di modifica del Codice delle obbligazioni e del Codice civile tengono conto di vari interventi parlamentari, tra cui un'iniziativa della presidente del PLR Petra Gössi. KEYSTONE/WALTER BIERI sda-ats

(Keystone-ATS) Per il Consiglio federale, la protezione dei proprietari per piani e di case è lacunosa quando sono confrontati a difetti di costruzione.

Ha dunque elaborato un progetto legislativo preliminare, in consultazione da oggi, che ai suoi occhi migliora la situazione in materia.

Le proposte di modifica del Codice delle obbligazioni e del Codice civile tengono conto di vari interventi parlamentari, in particolare di due iniziative dei consiglieri nazionali Petra Gössi (PLR/SZ) e Markus Hutter (PLR/ZH), che chiedono di adeguare la garanzia per i difetti di costruzione, si legge nella documentazione pubblicata dal governo.

60 giorni per segnalazioni

Attualmente i difetti di costruzione devono in via di principio essere segnalati “immediatamente”, ossia entro pochi giorni. La brevità di questo termine di avviso e le conseguenze della sua inosservanza pongono problemi pratici ai committenti edili e non sono giustificati, ritiene l’esecutivo, condividendo l’opinione dei parlamentari.

Il progetto propone un termine di 60 giorni per segnalare i difetti. Questo lasso di tempo varrà sia per i contratti d’appalto sia per i contratti di compravendita immobiliare. Le parti potranno comunque, per contratto, derogare a questo termine.

Diritto alla riparazione garantito

Per il Consiglio federale risultano inoltre problematiche le clausole contrattuali che da una parte escludono la garanzia del venditore o dell’impresa per i difetti e dall’altra cedono i diritti per i difetti nei confronti dei subappaltatori al compratore o al committente edile. “Queste clausole ledono notevolmente i compratori e i committenti edili privati”, scrive il governo.

In futuro non dovrebbe più essere possibile escludere l’attuale diritto alla riparazione dei difetti di costruzione se l’edificio serve a scopi personali o familiari. Anche in questo caso, la regola dovrà valere per i contratti di appalto e per quelli di compravendita.

Diritto di pegno

Il progetto governativo concerne un terzo aspetto centrale: se i crediti di un’impresa edile non sono pagati, quest’ultima ha un particolare diritto di pegno sul fondo del committente (l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori). Vi è il rischio che l’impresa generale non trasmetta i pagamenti ai subappaltatori e che questi ultimi facciano valere tale ipoteca legale. Il committente edile può soltanto saldare il credito due volte o ad esempio prestare una garanzia bancaria.

Per migliorare la situazione attuale, il Consiglio federale prevede che una tale garanzia sostitutiva debba coprire gli interessi di mora soltanto per dieci anni e non per un periodo illimitato come finora.

Ipoteca legale di artigiani e imprenditori

Il Consiglio federale auspica inoltre ulteriori accertamenti in materia di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per evitare il rischio che il committente debba fare un doppio pagamento all’impresa generale e all’impresa in subappalto. Invita i partecipanti alla consultazione a esprimersi sulla necessità di intervenire in materia e sulle possibili soluzioni.

Secondo l’esecutivo, con la revisione di legge la situazione dei committenti migliora senza tangibili svantaggi per le imprese di costruzione. Il progetto, afferma il governo, è infatti compatibile con le norme della Società svizzera degli ingegneri e architetti.

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