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CF: protezione civile, rifugi requisibili da aprile

(Keystone-ATS) In caso di peggioramento sul fronte migratorio, da aprile la Confederazione e i cantoni potranno ordinare la requisizione dei rifugi della protezione civile. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, approvando una nuova ordinanza in tal senso.

Questo provvedimento potrebbe entrare in vigore previa decisione del Consiglio federale o di un governo cantonale, in cui si riconosce una situazione d’emergenza nazionale o cantonale e si dispone la mobilitazione della protezione civile per gestirla, indica una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

La situazione nel settore dell’asilo rimane tesa, sottolinea il comunicato. Attualmente non si può prevedere in modo affidabile come evolverà la situazione, ma non è escluso che il numero dei richiedenti asilo possa aumentare in breve tempo.

Quale misura preventiva, la Confederazione e i cantoni hanno elaborato assieme alla Segreteria di stato per le migrazioni (SEM) “una pianificazione preventiva nazionale, che include anche l’utilizzo delle risorse della protezione civile”.

Stando all’ordinanza sulla requisizione degli impianti di protezione civile in situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo (OReq), queste strutture potranno essere requisite in caso di emergenza o se non sono disponibili altri alloggi in tempo utile a condizioni accettabili, oppure per accogliere i militi della protezione civile chiamati in servizio per far fronte all’emergenza.

Possono ordinare una simile misura l’Ufficio federale della protezione della popolazione su richiesta della SEM, sia gli uffici cantonali della protezione civile. Tutti gli impianti sono passibili di requisizione, ospedali protetti compresi.

In caso di requisizione, il diritto di disporre di questi beni passa alla Confederazione o al Cantone. I costi per eventuali adeguamenti – manutenzione carente o equipaggiamento lacunoso – sono a carico del Cantone o del Comune.

Qualora la struttura dovesse essere utilizzata come alloggio “al termine della requisizione la Confederazione o il Cantone interessato definisce, d’intesa con il proprietario, se la Confederazione o il Cantone interessato riceve un indennizzo adeguato per le installazioni supplementari o se queste ultime vengono smantellate a spese della Confederazione o del Cantone interessato”.

I costi per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione e per la manutenzione dei posti letto durante il periodo di emergenza sono assunti dalla Confederazione o dal Cantone interessato.

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