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CF: revisione legge riciclaggio in vigore da novembre

(Keystone-ATS) La revisione parziale della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), che conferisce all’Ufficio “MROS” la competenza di comunicare numeri di conti bancari a partner stranieri, entrerà in vigore il primo novembre. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), una sezione dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), funge da tramite fra gli intermediari finanziari e le autorità di perseguimento penale. È l’ufficio centrale nazionale che, in virtù della LRD, riceve, analizza ed eventualmente trasmette alle autorità di perseguimento penale, le comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari concernenti il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i valori patrimoniali di illecita provenienza e le organizzazioni criminali, si legge sul sito di fedpol.

Le Camere federali hanno approvato la modifica della LRD lo scorso 21 giugno di fronte alla pressione internazionale. Il termine di referendum è scaduto il 10 ottobre, senza che nessuno si sia opposto alla revisione, indica una nota odierna del Consiglio federale.

La Svizzera ha dovuto fare concessioni dato che il “Gruppo Egmont”, istanza che raggruppa 131 enti d’informazione sul riciclaggio di denaro, minacciava di sospenderla. L’MROS era infatti il solo ente a rifiutare la trasmissione di informazioni finanziarie alle autorità con cui collabora. La revisione della LRD riprende anche le nuove raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI).

L’MROS trasmetterà informazioni soltanto in caso di fondato sospetto di riciclaggio. I dati trasmessi non potranno essere utilizzati come mezzi di prova. La loro comunicazione non è ammessa se gli interessi nazionali o la sicurezza e l’ordine pubblico fossero compromessi.

La Svizzera invierà, sotto forma di rapporto, numeri di conti bancari, informazioni relative a transazioni di capitali o di saldi di conti. Questi dati sono attualmente coperti dal segreto bancario o d’ufficio.

In possesso di una comunicazione di un intermediario finanziario, l’MROS potrà chiedere informazioni ad altri attori finanziari legati alla transazione. L’Ufficio potrà comunicare il nome dell’intermediario finanziario all’estero soltanto se è garantito l’anonimato dell’informatore.

L’MROS potrà anche concludere un protocollo d’accordo tecnico con gli uffici stranieri che ne hanno bisogno per poter cooperare.

Il primo novembre entrerà in vigore anche la revisione dell’ordinanza sull’MROS, pure adottata oggi dall’esecutivo. Le modifiche apportate a questo testo hanno lo scopo di precisare alcune disposizioni contenute nella revisione della LRD.

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