Prospettive svizzere in 10 lingue

Governo risponde ad accuse Lombardi a FINMA per caso ticinese BSI

Il Consiglio federale risponde a un'interpellanza del consigliere agli Stati ticinese Filippo Lombardi (PPD) sulla Finma KEYSTONE/LUKAS LEHMANN sda-ats

(Keystone-ATS) L’attività dell’Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) è di natura unicamente amministrativa, non sottostà quindi alla procedura penale.

Per questo motivo non è corretto affermare che ha violato il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza sancito dal Codice di procedura penale nel comunicare, lo scorso 24 maggio, l’apertura di un procedimento contro la banca ticinese BSI.

Lo indica il Consiglio federale in una risposta a un’interpellanza del consigliere agli Stati ticinese Filippo Lombardi (PPD), firmata anche dal collega Fabio Abate (PLR/TI).

Nell’atto parlamentare presentato lo scorso giugno, Lombardi rilevava come la “comunicazione intempestiva” – nella quale si preannunciava la liquidazione forzata entro fine anno della banca e si disponevano misure di divieto dell’esercizio della professione contro i suoi dirigenti – abbia “creato grosse difficoltà alla Banca” e arrecato “un danno importante e ingiustificato all’intera piazza finanziaria ticinese”.

Il deputato ticinese, chiedeva delucidazioni al governo in merito alla politica di comunicazione della FINMA, rea a suo dire di portare avanti “un doppio standard” e di aver usato nel caso della BSI “in modo selettivo il principio del “name and shame””, violando il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza. Lombardi si interrogava in particolare se l’organo di vigilanza fosse autorizzato “a praticare una disparità di trattamento per “dare segnali al mercato” coinvolgendo un istituto in particolare e non altri”.

Nella sua risposta odierna il governo si limita a precisare che “l’attività di vigilanza della FINMA è di natura amministrativa e non penale”. Non essendo un’autorità penale, essa “non è sottoposta alla procedura penale”, indica l’esecutivo, aggiungendo che le basi legali determinanti sono la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, le altre leggi sui mercati finanziari e la legislazione in materia di procedura amministrativa.

Il Consiglio federale, pur non scendendo nei particolari delle accuse avanzate da Lombardi, ricorda che “la FINMA deve rispettare il diritto costituzionale degli interessati a un trattamento rispettoso dell’uguaglianza giuridica e senza arbitrio nonché le garanzie procedurali generali”. Nell’ambito della sua attività informativa, essa “deve tener conto dei diritti della personalità degli interessati come pure del principio della proporzionalità”.

L’esecutivo precisa che “qualora la FINMA avesse in un caso concreto violato il principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica e commesso quindi una (ingiustificata) disparità di trattamento, tale fattispecie può essere sottoposta per giudizio al Tribunale amministrativo federale”. In questo caso la BSI ha fatto uso di questo diritto.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR