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Risanamento aziende agevolato dal 2014

(Keystone-ATS) In un prossimo futuro, le aziende in difficoltà potranno essere risanate più facilmente. È quanto prevede la revisione parziale della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento che entrerà in vigore all’inizio del 2014, come deciso oggi dal Consiglio federale. Benché alcune disposizioni indeboliscano la situazione dei lavoratori, la nuove prescrizioni prevedono per le aziende con oltre 250 dipendenti l’allestimento obbligatorio di un piano sociale se intendono licenziare almeno 30 collaboratori.

In caso di cessione aziendale per stato di insolvenza, in futuro non sarà più obbligatorio per i nuovi proprietari assumere tutti i contratti di lavoro e gli obblighi derivanti, come il pagamento dei salari. Ciò dovrebbe facilitare il risanamento di una società, nella misura in cui i settori redditizi possono essere mantenuti, mentre quelli in deficit chiusi più facilmente.

Come contropartita, indica oggi una nota dell’Ufficio federale di giustizia, “è introdotto un obbligo generale di allestire un piano sociale per aziende con oltre 250 collaboratori che intendono licenziarne più di 30”. Più di un terzo dei lavoratori in Svizzera potrà così beneficiare del nuovo regolamento, precisa un comunicato dell’Ufficio federale di giustizia.

La revisione parziale della legge si ispira alle disposizioni in vigore negli Stati Uniti riguardanti il diritto fallimentare e, in particolare, il “Chapter 11”, una disposizione che permette alle imprese una ristrutturazione a causa di un grave dissesto finanziario.

Tra le altre novità, la revisione prevede che, in futuro, la moratoria concordataria non sfocerà più obbligatoriamente in un concordato o in un fallimento, ma potrà anche venire concessa per procedere al risanamento di un’azienda.

Per i contratti di locazione o di leasing, in caso di insolvenza in futuro verranno distinti i casi di liquidazione (fallimento o concordato con abbandono dell’attivo) e le moratorie concordatarie allo scopo di risanare e proseguire l’attività aziendale.

Nel primo caso si suppone che il rapporto obbligatorio venga disdetto in via ordinaria se l’amministrazione del fallimento non intende proseguire il contratto e non vi subentra. Nel secondo caso, invece, il debitore ha la possibilità di disdire, in via straordinaria, un contratto col consenso del commissario, a condizione che la controparte riceva un indennizzo integrale.

Vengono poi rafforzati i diritti dei creditori durante la moratoria concordataria, in particolare per tutelarli da atti di liquidazione affrettati. Se necessario, il giudice del fallimento istituisce una delegazione rappresentativa dei creditori, con il compito di esercitare la vigilanza sul commissario.

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