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TF: contributi AVS obbligatori per beneficiari di forfait fiscali

(Keystone-ATS) I beneficiari di un forfait fiscale che non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento AVS devono pagare le quote dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, anche se percepiscono una rendita per vecchiaia di un altro paese europeo. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) nei riguardi di una sessantenne francese.

Residente in Svizzera da dieci anni, la donna riceve una rendita dell’ente per la sicurezza sociale francese, nonché una rendita complementare professionale. Nel 2005, la Cassa cantonale vodese di compensazione AVS le aveva chiesto di pagare le quote AVS sulla base del forfait fiscale al quale è sottoposta.

La sessantenne ha rifiutato, invocando il regolamento europeo sull’applicazione dei regimi di sicurezza sociale alle persone che si spostano all’interno dell’Unione. Ha inoltre argomentato che la quota AVS calcolata sulla base del forfait corrisponde al minimo legale.

Consultato al riguardo, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva rifiutato qualsiasi eccezione. Ammettere il contrario – aveva sottolineato – “significherebbe riconoscere età ordinarie di pensionamento diverse sul territorio elvetico”.

In ultima istanza, il TF rileva che il sistema di esenzione previsto dal diritto europeo ha quale obiettivo di evitare una “situazione inutile di doppia assicurazione”, che si verifica ad esempio nell’assicurazione malattia quando la persona beneficia già di prestazioni equivalenti da parte di un altro Stato.

Le cose si presentano diversamente per quel che riguarda l’AVS. Il diritto ad una rendita AVS – rammenta il TF – è riconosciuto a tutte le persone che al momento di raggiungere l’età legale di pensionamento AVS hanno versato le quote per almeno undici mesi e un giorno. La persona che beneficia di una pensione o di una rendita di un altro Stato non subisce alcun pregiudizio affiliandosi all’AVS: le quote che avrà versato le consentiranno di percepire una rendita che completerà la pensione ricevuta dall’altro Stato.

A causa di tali particolarità, un’esenzione non è dunque possibile. La sessantenne dovrà pagare le quote AVS che le sono state richieste e prendersi carico delle spese giudiziarie, per un importo di 500 franchi.

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