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TF ammette tasso d’interesse nullo sugli averi di vecchiaia

(Keystone-ATS) Le casse pensioni che offrono prestazioni al di là della previdenza obbligatoria possono, entro certi limiti, applicare un tasso d’interesse nullo sugli averi di previdenza dei loro assicurati, anche nel caso di copertura eccedente. Lo ha deciso nel corso di un’udienza pubblica il Tribunale federale (TF).

La massima Corte estende in questo modo il campo di applicazione del principio dell’imputazione e ammette una remunerazione nulla dell’avere di previdenza, a condizione tuttavia che sia preservato il capitale di previdenza obbligatorio, remunerato conformemente al tasso d’interesse minimo legale.

Il caso sottoposto alla IIa Corte di diritto sociale del TF riguarda un assicurato la cui cassa pensione ha deciso nel 2009 di non più assegnare interessi sugli averi di vecchiaia degli assicurati che avrebbero lasciato l’istituto nel corso del 2010. Mentre nel 2008 la cassa si trovava in situazione di sottocopertura, fra il 2009 e il 2010 la situazione era leggermente migliorata e la cassa aveva raggiunto un grado di copertura di poco superiore al 100%.

Respingendo oggi il ricorso dell’assicurato, la Corte suprema ammette la prassi della cassa pensione. Secondo i giudici federali, dalle direttive del Consiglio federale sulle misure volte a risanare la copertura insufficiente della previdenza professionale non si può dedurre un divieto per gli istituti di previdenza con prestazioni integrate di applicare un tasso d’interesse ridotto o nullo al capitale di vecchiaia secondo il principio dell’imputazione in caso di copertura eccedente.

Nella misura in cui il capitale di previdenza obbligatorio remunerato conformemente al tasso d’interesse minimo legale è preservato – osserva la Corte – il principio dell’imputazione consente di applicare in simili situazioni un tasso d’interesse nullo all’intero capitale degli assicurati.

Secondo il TF, il versamento di un interesse ridotto o nullo non dev’essere tuttavia generalizzato. Poiché riguarda esclusivamente gli assicurati attivi, il provvedimento deve rispettare taluni limiti. La prima condizione – precisa – è l’esistenza di un capitale di vecchiaia sovraobbligatorio. Deve poi essere rispettato il principio di proporzionalità. Un limite può anche essere dato dalla struttura degli assicurati.

Udienza pubblica del 9 aprile 2014 nella causa 9C_114/2013

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