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Vittime misure coercitive, fissati dettagli contributi

(Keystone-ATS) Il Consiglio federale ha disciplinato oggi in un’apposita ordinanza i dettagli del versamento dei contributi di solidarietà destinati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

L’ordinanza entrerà in vigore il primo aprile, i versamenti saranno possibili esattamente un anno dopo.

Le richieste, tramite un modulo, devono essere presentate all’Ufficio federale di giustizia (UFG) entro il 31 marzo 2018 e saranno trattate in base all’ordine cronologico del loro arrivo. L’UFG, cui finora sono pervenute 1150 domande, esaminerà in via prioritaria quelle depositate dagli ultra 75enni, da persone affette da una malattia grave comprovata o cui è già stato assegnato un aiuto immediato della Catena della Solidarietà o del Cantone di Vaud.

L’UFG può sentire una commissione consultiva di cui fanno parte anche vittime. I nove membri di questa commissione sono stati nominati oggi dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. L’UFG decide se un richiedente presenta la qualità legale di vittima e, quindi, se ha diritto al contributo di solidarietà. La presunta vittima deve dal canto suo rendere verosimile, per esempio mediante documenti giustificativi, di avere subito in modo diretto e grave una lesione della sua integrità fisica, psichica, sessuale o del suo sviluppo intellettivo.

Le domande presentate dovranno essere trattate al massimo entro quattro anni dall’entrata in vigore, prevista il primo aprile, della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE).

Per finanziare i contributi di solidarietà, il Parlamento ha stanziato un credito quadro di 300 milioni di franchi.

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