Libertà d’espressione: Svizzera troppo restrittiva
La Svizzera ha violato a due riprese la libertà d'espressione. È quanto ha deciso martedì la Corte europea dei diritti umani.
In particolare, il tribunale di Strasburgo ha stigmatizzato la condanna di un giornalista, condannato in Svizzera per avere pubblicato un rapporto confidenziale riguardante l’affare dei fondi ebraici.
Secondo i giudici della Corte europea dei diritti umani, i tribunali elvetici hanno violato per ben due volte il principio fondamentale della libertà d’espressione sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Affare dei fondi ebraici
Il primo caso riguarda un redattore del settimanale svizzero tedesco «SonntagsZeitung», che nel gennaio 1997, all’epoca della vertenza sui fondi ebraici, aveva pubblicato estratti di un rapporto dell’allora ambasciatore a Washington Carlo Jagmetti.
Alcune espressioni del diplomatico dai toni bellicosi – aveva usato i termini «guerra» e «avversari» in relazione alla disputa – avevano suscitato una polemica tale («la Svizzera neutrale è in guerra contro il popolo ebraico», aveva scritto un giornale israeliano) da portare Jagmetti alle dimissioni.
Il giornalista del domenicale era stato condannato dalla giustizia zurighese a una multa di 4000 franchi, poi ridotta a 800, per pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete. Nel dicembre 2000, il Tribunale federale aveva confermato la sentenza, fondata su una delle disposizioni più controverse del codice penale svizzero, l’articolo 293.
Interesse legittimo ad essere informati
Sentenziando sul ricorso del giornalista, la Corte di Strasburgo ha rilevato una violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti umani, che garantisce la libertà di espressione.
Il pubblico aveva un legittimo interesse ad essere informato riguardo a un dossier delicato come quello sui fondi ebraici, sottolineano i giudici europei, che criticano poi la multa inflitta al giornalista.
Nel contesto del dibattito politico – rilevano – una simile condanna rischia di dissuadere la categoria a contribuire alla discussione su questioni che interessano la vita della collettività.
Ruolo d’informazione e controllo della stampa
La Corte arriva alla stessa conclusione in un’altra vicenda, in cui un giornalista del «Blick» era stato condannato a 500 franchi di multa per istigazione alla violazione del segreto d’ufficio.
Indagando nel settembre del 1997 sulla grossa rapina avvenuta all’ufficio postale della Fraumünster di Zurigo, l’uomo si era rivolto a una segretaria della locale Procura pubblica chiedendole se le persone arrestate in relazione al «colpo del secolo» avessero precedenti penali.
La funzionaria gli aveva fornito le informazioni volute per fax, un errore costato anche a lei nel 1998 una multa di 500 franchi.
Anche in questo caso, il Tribunale federale aveva confermato nel 2001 la sentenza emessa nel settembre 1999 del Tribunale cantonale di Zurigo, sottolineando che per incitare un funzionario alla violazione del segreto d’ufficio è sufficiente chiedere informazioni, pur sapendo che se egli vi risponde, divulga un segreto d’ufficio.
Per la Corte europea, la condanna viola la libertà di espressione. Secondo i giudici di Strasburgo, essa costituisce una sorta di censura per indurre il giornalista a non più esercitare attività di ricerca che sono inerenti al suo mestiere.
Anche questa condanna come quella del giornalista della «SonntagsZeitung», conclude la Corte, costituisce un intralcio alla stampa nel suo compito di informazione e controllo.
swissinfo e agenzie
L’articolo 293 del codice penale svizzero punisce chiunque, senza averne il diritto, rende pubblici in tutto in parte atti dichiarati segreti da una legge o da una decisione d’autorità.
L’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce invece la libertà d’espressione. Essa include la libertà di comunicare informazioni o idee senza ingerenza delle autorità. L’applicazione della CEDU prevale su quella del CPS.
La CEDU prevede comunque una restrizione alla libertà d’espressione nel caso in cui la pubblicazione dell’informazione dovesse creare pregiudizio alla sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.
La Corte europea dei diritti umani ha deciso che l’interesse del pubblico ad essere informato prevale su questa restrizione in favore della sicurezza statale.
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