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Risarcimento per un rifugiato turco

La Svizzera dovrà indennizzare un rifugiato turco per non averlo informato del mandato d'arresto emesso nei suoi confronti dalle autorità di Ankara: lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale (TAF).

Il cittadino turco, oggi 51enne, era fuggito dal suo paese nel 1998 e si era recato in un primo tempo in Italia, per poi trasferirsi nel 2003 in Svizzera, dove nel 2000 si erano già rifugiate anche la moglie e la figlia. Tutti e tre hanno ottenuto l’asilo.

Nei suoi confronti, l’Interpol di Ankara aveva spiccato nel 1982 un mandato di cattura internazionale, ritenendolo coinvolto in tre assassinii commessi tra il 1978 e il 1982. Nel 2004 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha informato l’Interpol di Ankara che l’uomo si trovava nella Confederazione. Le autorità turche hanno allora rinnovato il mandato di cattura, ma la Svizzera non ha messo al corrente il diretto interessato.

L’uomo era quindi stato arrestato dalle autorità tedesche a Lörrach, dove si era recato per effettuare degli acquisti, e posto in detenzione per 261 giorni, fino a che il Tribunale regionale di Karlsruhe ne aveva respinto l’estradizione per mancanza di prove e decretato il rilascio.

Dopo la sua liberazione, il cittadino turco ha chiesto danni e interessi alla Confederazione, ritenendo l’Ufficio federale di giustizia responsabile della sua incarcerazione, non avendolo informato.

Sconfessato in un primo tempo dal Dipartimento federale delle finanze, l’uomo ha ricorso al TAF, che gli ha dato ragione. Il dossier torna ora ai servizi competenti affinché sia fissato l’ammontare del risarcimento.

Secondo i giudici federali, il 51enne turco non si sarebbe evidentemente recato in Germania se avesse saputo di essere ricercato. L’uomo poteva legittimamente pensare che l’UFG avesse tenuto conto degli errori verificatisi in passato. In due casi simili precedenti, infatti, il Tribunale federale aveva indicato che le autorità hanno l’obbligo ad avvisare gli interessati.

swissinfo.ch e agenzie

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