Chirurgia estetica: informare entro certi limiti
Nell’ambito degli interventi di chirurgia estetica, il dovere del medico di informare il paziente circa eventuali complicazioni ha dei limiti. Se il rischio è minimo, non deve essere necessariamente comunicato.
È quanto stabilito dal tribunale amministrativo del Canton Berna esaminando il ricorso di un uomo, colpito da infarto dopo l’ottava operazione estetica. Il ricorrente si era già sottoposto a operazioni estetiche eseguite dallo stesso chirurgo, con esito positivo, fra il 1989 e il 1993. Nel novembre 1994, dopo aver subito l’ottavo intervento, è stato colpito da infarto.
L’uomo, che ora non può più esercitare la sua professione e vive dell’assicurazione invalidità, ha chiesto risarcimenti all’ospedale, sostenendo di non essere stato informato a sufficienza sul rischio di embolia lipidica nei vasi sanguigni celebrali.
Il tribunale bernese ha però respinto il ricorso, poiché, a suo avviso, il paziente era stato sufficientemente informato dei rischi in occasione delle sette precedenti operazioni. Inoltre i pericoli di tale complicazione sono infimi. Il medico quindi non era tenuto a menzionarli, se il paziente non lo chiede esplicitamente.
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