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La “raclette” non è un marchio protetto

La raclette è una delle specialità casearee tipiche della Svizzera assieme alla fondue Keystone

Il Tribunale federale ha stabilito che il termine "raclette" si riferisce ad un piatto, e non ad una denominazione di origine protetta. In altre parole: ognuno può chiamare il proprio formaggio "raclette".

La Federazione lattiera vallesana, che voleva proteggere uno dei principali prodotti regionali, si è detta delusa, parlando di un autogol non solo per il Vallese, ma per tutta la Svizzera.

Quando si parla di “raclette” si fa riferimento ad un piatto, non ad un formaggio. Tutti i produttori caseari, in Svizzera o all’estero, possono quindi utilizzare questo termine liberamente.

Lo hanno sentenziato i giudici del Tribunale federale (TF), la più alta istanza giuridica del paese, i quali hanno respinto il ricorso della Federazione lattiera vallesana (FLV), che voleva ottenere il marchio di denominazione d’origine controllata per il suo formaggio da raclette.

La raclette non è solo vallesana

Tradizionalmente, sin dal 1574, il termine si riferisce a un piatto di origine vallesana a base di formaggio fuso, ha argomentato il TF.

Soltanto di recente, dalla metà o dalla fine degli anni Settanta, designa anche il formaggio che serve alla preparazione. Questa accezione ha semplicemente avallato un «uso ellittico» della locuzione «formaggio da raclette» e non rimanda specificamente a un prodotto d’origine vallesana, ha concluso la corte suprema, confermando il verdetto della Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia.

Affermando che il termine “raclette” serve a designare una preparazione culinaria e non un formaggio, questa aveva ribaltato la decisione emessa nel novembre 2001 dell’Ufficio federale dell’agricoltura di autorizzare la denominazione di origine controllata (DOC) per la “raclette” unicamente per i formaggi vallesani. Una decisione che aveva provocato una levata di scudi da parte dei produttori caseari del resto della Svizzera.

Un’accezione recente

La legislazione svizzera in vigore al momento del deposito della richiesta di registrazione conforta questa valutazione, ha spiegato il TF, citando un’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno risalente al 1981.

Inoltre, al contrario delle denominazioni “Gruyère”, “Emmentaler” o “Sbrinz” (che designano noti formaggi elvetici), le convenzioni internazionali concluse finora dalla Svizzera non menzionano la denominazione oggetto della vertenza.

Il nome “raclette” non può dunque essere definito tradizionale ai sensi dell’Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche perché riflette un’accezione relativamente recente e poco usata per designare il formaggio da raclette vallesano.

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Tribunale federale (TF)

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale federale, che ha la sua sede a Losanna, è stato creato nel 1848, quando la Svizzera è diventata uno Stato federale. Con la revisione della Costituzione del 1874, le competenze della Corte suprema elvetica sono state considerevolmente estese. Il Tribunale federale è essenzialmente un’autorità di ricorso, incaricata di vigilare sull’applicazione del diritto federale.…

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Un autogol per tutta la Svizzera

La decisione del tribunale con sede a Losanna (canton Vaud) è stata fortemente deplorata dalla FLV, che definisce il verdetto «nocivo» non solo per il Vallese, ma per l’intera Svizzera.

Si tratta di un «autogol» e di una «grande perdita» per il paese – ha reagito – siccome a trarne profitto saranno soprattutto i fabbricanti stranieri di formaggio industriale.

Questi timori non sono condivisi dall’associazione “Raclette Suisse”, che stima che la Svizzera non sarà affatto invasa dal formaggio da raclette estero.

Nonostante la decisione del TF, i produttori caseari della FLV rammentano che l’appellativo “Raclette del Vallese” è al contrario una denominazione protetta. Invitano quindi i consumatori a scegliere questo particolare formaggio, tipico delle fattorie e degli alpeggi del cantone.

swissinfo e agenzie

Il 1. giugno 2007 il mercato del formaggio è stato completamente liberalizzato tra Svizzera e Unione europea.

Per favorire il riconoscimento e la protezione dei prodotti agricoli svizzeri, le autorità elvetiche hanno introdotto negli ultimi anni dei marchi di origine (DOC e IGP).

La Denominazione di origine controllata – o Denominazione di origine protetta – garantisce che ogni fase della produzione e della trasformazione avviene in una determinata regione geografica.

L’Indicazione geografica protetta (IGP) attesta che almeno una delle fasi della produzione ha luogo in una regione geografica definita. La materia prima, come è il caso della carne secca dei Grigioni, può provenire dall’estero.

In Svizzera sono consumate ogni anno 14’000 tonnellate di formaggio da raclette.
2’000 tonnellate provengono dal Vallese, 1’500 dall’estero.

Nella ricetta vallesana della raclette si pone una mezza forma di formaggio di mucca a pasta semi dura e fondente vicino al fuoco. Appena sciolto, il formaggio è messo su un piatto con una palettina di legno, la “raclette” appunto (dal francese “racler”, “raschiare”).

Oggi la raclette è solitamente preparata con un fornellino elettrico ed è consumata assieme a patate e sottaceti.

Esistono diversi tipi di formaggi da raclette, ad esempio all’aglio, al pepe, alla paprica o prodotto a partire da latte di capra.

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